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Con la sentenza del 3 aprile 2019 n. 462, la Corte di Appello di Milano ha ritenuto legittima la sospensione inflitta all'insegnante che durante le lezioni rispondeva al telefono cellulare.
I Fatti
Un'insegnante di un Istituto scolastico veniva sospesa per un giorno con trattenuta dello stipendio a seguito dell'applicazione di una sanzione disciplinare inflittale dalla Scuola.
La sanzione disciplinare le era stata inflitta in quanto l'insegnante a) durante una lezione aveva risposto ad una chiamata telefonica ricevuta sul proprio cellullare; b) in un'altra occasione, intrattenuto gli alunni su tematiche relative alle relazioni tra il dirigente scolastico e tra quest'ultimo e i sindacati, in violazione di alcuni doveri di riservatezza.
Avverso il provvedimento disciplinare l'insegnante proponeva ricorso avanti al Tribunale di Lecco
Il Giudice di primo grado però, dopo aver dato atto che i fatti contestati risultavano oggettivamente provati ed ammessi anche dalla stessa ricorrente, concludeva che la semplice telefonata e il colloquio su temi estraneiall'attività diinsegnamento,costituiscono infrazioni disciplinari, peraltrodi naturanonlieveinconsiderazionedellafunzionediesempiocomportamentaledei docenti e pertanto ha ritenuto idonea la sanzione irrogata, non ravvisando alcuna violazione del principio di proporzionalità, questione, peraltro, non dedotta in atti dalla ricorrente.
La decisione del Tribunale di Lecco veniva così impugnata avanti la Corte di appello di Milano con la proposizione di due motivi:
Con il primo motivo di gravame riferito alla prima contestazione è stata sollevata la mancata valutazione dello stato di necessità, l' errata applicazione delle norme in materia di onere della prova e l'inesistenza dei fatti contestati; genericità della contestazione" .
Con il secondo motivo riferito al secondoepisodiocontestato, è stato sollevato l' omessoriconoscimentodellagenericità della contestazione e della violazione del diritto di difesa; inesistenza dei fatti contestati e illegittima inversione dell'onere della prova dei fatti contestati
Motivazione
I giudici della Corte d'appello di Milano hanno ritenuto infondata l'impugnazione proposta e pertanto hanno rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata.
Il giudice dell'appello dopo aver richiamato il principio secondo cui la irrogazione della sanzione disciplinare deve essere sempre preceduta dalla contestazione dei fattiquale presupposto per l'instaurazione del contraddittorio tra il datore di lavoro e l'incolpato e che detta contestazione deve essere puntuale e specifica (cfr. ex multis, Corte di Cassazione 3 marzo 2010, n. 5115), ha concluso che nel caso di specie tale condizione era stata soddisfatta. Infatti i fatti storici dedotti in giudizio sono quelli cristallizzati nella lettera di contestazione datata 15 dicembre 2014 la quale contiene sufficienti elementi per l'individuazione dei fatti contesti ed è idonea a consentire la difesa dell'incolpata
I giudici della Corte hanno poi richiamato la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 362 del 25 agosto 1998, con la quale sono state impartite specifiche direttive alle istituzioni scolastiche sull'uso del telefonino in classe disponendone l'assoluto divieto anche per il corpo insegnante. Tale divieto è stato peraltro richiamato da una successiva Direttiva emanata dal Min istero e precisamente con la Direttiva Ministeriale n.30 del 15 marzo 2007, avente ad oggetto:" Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" –
Secondo i giudici della Corte pertanto"non vi è alcundubbio che l'uso del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche costituisce infrazione disciplinare anche per il personale docente"
Con riferimento al caso concreto la condotta contestata all'appellante ha avuto confermaed è stata riscontrata nel corso del giudizio di primo grado va qualificata come condotta non conforme alle norme interne dell'Ordinamento Scolastico .
Pertanto la sanzione disciplinare inflitta all'appellante va confermata, all'uopo richiamando la norma di cui all'articolo 492 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 secondo cui "….. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese" viene inflitta "… a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio.
Per tali ragioni l'appello avverso la sentenza n. 11 del 2017 emessa dal Tribunale di Lecco è stato rigettato
Si allega sentenza
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L´Avv. Giovanni Di Martino, coordinatore dello Studio insieme all´Avv. Pietro Gurrieri, nel 1986 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Catania. Da oltre 25 anni esercita la professione di avvocato con studio in Niscemi (CL) ed è iscritto all´Albo degli avvocati del Consiglio dell´Ordine di Gela oltre che in quello speciale dei Cassazionisti e in quello delle altre Giurisdizioni Superiori.
Ha ricoperto la carica di amministratore del Comune di Niscemi (CL) e quella di Vice Presidente Nazionale della Associazione "Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" (2007-2013),
Nel corso della sua carriera professionale ha assunto il patrocinio in favore di numerosi soggetti privati ed enti pubblici sia in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, in diverse materie di diritto civile.