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La Legge "salva-suicidi" per tagliare i debiti: chi può accedervi e come usarla

Con la legge n. 3 del 2012, chiamata anche "salva-suicidi", il legislatore fornisce gli strumenti per tutelare tutte le famiglie, i professionisti e gli artigiani che hanno accumulato tanti debiti da non riuscire a coprirli con le loro entrate.
Tale normativa consente di salvare anche la casa, infatti in tantissimi casi l´abitazione principale é stata acquistata contraendo un mutuo con la banca, di conseguenza non pagare le rate del mutuo equivale a rischiare una procedura esecutiva di pignoramento immobiliare.
In questo contesto, si colloca la legge n. 3/12 che offre la possibilità di cancellare in modo definitivo una parte dei propri debiti e di pianificare la restituzione del residuo secondo rate sostenibili in base al quadro economico del soggetto.
Può beneficiare di tale procedimento il consumatore che si trovi in una situazione di sovra indebitamento; rientrano, ad esempio, nella suddetta procedura il mancato pagamento delle rate del finanziamento, i prestiti contratti con banche e/o finanziarie ed anche il mutuo.
Un provvedimento favorevole nei confronti di un cittadino rimasto senza lavoro è stato emesso dal Tribunale di Napoli con decreto del 28/10/2015 che ha omologato il piano del consumatore che prevedeva il dimezzamento del debito per un mutuo ipotecario contratto con una Banca.
Chi può accedere alla procedura "salva suicidi":
-il singolo consumatore che ha contratto debiti estranei all´attività professionale e/o imprenditoriale;
-l´imprenditore commerciale, fino alle imprese con un attivo patrimoniale inferiore ai 300 mila euro, ricavi lordi inferiori ai 200 mila euro e debiti entro i 500 mila euro;
-le start-up, gli imprenditori cessati e gli eredi, il socio illimitatamente responsabile e i suoi eredi;
-i liberi professionisti, gli artisti e in generale tutti i lavoratori autonomi comprese le società e le associazioni tra professionisti, lo studio professionale associato e gli agricoltori.
Vi sono due possibili procedure a seconda del soggetto richiedente.
La prima è l´accordo di composizione della crisi, dedicata esclusivamente ai soggetti sovra-indebitati che hanno assunto debiti in ragione di una propria attività imprenditoriale o professionale svolta.
La seconda è il "Piano del Consumatore", dedicato esclusivamente ai soggetti sovra-indebitati che hanno assunto debiti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, quindi attivabile da chi non ha una attività ma ha debiti.
La procedura.
Se si rientra in una delle categorie di soggetti sopra elencati ci si può rivolgere al Tribunale di competenza per chiedere una ristrutturazione del debito. Il giudice nomina un tecnico - contabile che quantifica il valore complessivo dei debiti e quello delle proprietà possedute dal debitore.
Il Contabile, quindi, propone ai creditori un piano di rientro che viene stabilito in base a quello che il debitore può effettivamente pagare.
La proposta, poi, deve essere accettata almeno dal 60% dei creditori.
La novità degli ultimi anni è che la procedura di cui alla legge n. 3/12 può essere richiesta anche per i debiti pendenti con Equitalia o con altri agenti della riscossione. Uno dei primi provvedimenti in materia é del Tribunale di Busto Arsizio, che ha omologato, con decreto del 15/9/2014, il piano del consumatore proposto, riducendo il debito nei confronti dell´agenzia della riscossione da 87 mila a 11 mila euro.
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http://www.avvocatirandogurrieri.it/Troppi-debiti-Ecco-il-modo-che-non-tutti-conoscono-per-non-rimanere-esposti-a-vita-i-ricorsi-da.htm
 

 

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