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Le regole del nuovo rito: protocollo Cassazione-CNF-Avvocatura Generale, ciò che occorre sapere

La Corte di cassazione, il CNF e l´Avvocatura Generale dello Stato hanno sottoscritto un importante protocollo congiunto finalizzato ad applicare correttamente le disposizioni recate dal D.L. 168/2016, (L. 197/2016) sul nuovo rito civile.
Il protocollo, qui allegato, è articolato in sette punti. Eccoli, in estrema sintesi:
1. Regime transitorio
Il primo punto riguarda il regime transitorio ed è finalizzato a disciplinare l´ipotesi che «l´intimato non controricorrente, che secondo il regime previgente aveva la possibilità di partecipare all´udienza di discussione, si (possa) trova(re), alla luce della novella, privato di tale facoltà nei procedimenti relativi a ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 nei quali venga successivamente fissata l´adunanza camerale». In tale ipotesi, è stato convenuta la possibilità «di consentirgli comunque la presentazione di memoria negli stessi termini nei quali può farlo il controricorrente, prevedendosi che della possibilità di valersi di tale facoltà venga data notizia alle parti destinatarie dell´avviso di fissazione dell´adunanza. Tuttavia, per contemperare anche le esigenze del ricorrente, in particolare in difetto della possibilità di partecipazione all´adunanza in camera di consiglio, è stato convenuto che se con la memoria l´intimato sollevi nuove questioni rilevabili d´ufficio o comunque qualora la Corte ne ravvisi l´opportunità, anche su sollecitazione scritta del ricorrente, venga assegnato un termine per osservazioni, ai sensi dell´art. 384, c. 3, c.p.c.».
2. Termini per la produzione dell´avviso di ricevimento
Quali i termini per produrre al giudice la prova della avvenuta notifica ? Qui interviene il secondo punto del protoicollo: è onere delle parti depositare la prova della notifica dell´atto in cancelleria non oltre il termine stabilito per il deposito delle memorie e in ogni caso entro e non oltre l´ora di inizio dell´udienza.
3. Avviso di fissazione dell´adunanza camerale
Con il terzo punto, è stabilito che la comunicazione di fissazione dell´udienza camerale debba riportare, in aggiunta a quanto odiernamente prescritto, la data, l´ora e il luogo dell´adunanza, l´indicazione che l´adunanza camerale non è partecipata, il termine entro cui è possibile alle parti depositare memorie, quanto già chiarito al punto 1), e l´invito, esplicitato nel punto 2), a depositare la prova delle notifiche nei termini ivi indicati.
4. Conclusioni scritte del Procuratore generale
Le conclusioni scritte del Procuratore Generale, oltre ad essere trasmesse alla cancelleria telematicamente, saranno trasmesse ai difensori delle parti costituite.
5. Proposta di trattazione camerale presso la sesta sezione ex art. 380 bis c.p.c.
«(i) quanto alla prognosi di inammissibilità o improcedibilità, deve essere indicata l´ipotesi di riferimento (tramite menzione del dato normativo o del precedente o con breve formula libera), (ii) quanto alla prognosi di manifesta fondatezza, (il) motivo manifestamente fondato e (del)l´eventuale precedente di riferimento e (iii) quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, (...) "quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di infondatezza dei motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti"».
6. Lunghezza delle memorie da depositarsi in vista della trattazione camerale
Non oltre le 15 pagine.
7. Istanza di trattazione della causa in pubblica udienza
Se un ricorso è avviato alla trattazione camerale di sezione ordinaria, le parti potranno richiedere motivatamente, nella memoria depositata a nonna dell´art. 380-bis.l, c.p.c. o con apposita istanza, che la trattazione avvenga invece in pubblica udienza indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che, a loro avviso, giustifica la discussione pubblica.
Protocollo allegato
Documenti allegati
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