Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Le indagini sui conti correnti dei contribuenti senza autorizzazione alle stesse invalidano l’avviso di accertamento?

justice-and-law-concept-with-male-lawyer-in-the-of-2022-12-16-03-34-48-utc

Riferimenti normativi: Art.32, c.1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 - art.51 D.P.R. n.633/72

Focus: Se all'avviso di accertamento non viene allegata l'autorizzazione ad espletare le indagini bancarie su conti correnti del contribuente, acquisite a fondamento dell'atto impositivo, quest'ultimo è illegittimo?

Principi generali: L'Agenzia delle Entrate può emettere avvisi di accertamento sulla base di indagini bancarie effettuate sul conto corrente di un contribuente. Ciò in quanto i movimenti bancari sospetti costituiscono una presunzione legale, in favore dell'Erario, su cui si fondano gli avvisi di accertamento. In buona sostanza, l'Ufficio può espletare le indagini bancarie previa autorizzazione. Detta autorizzazione deve essere allegata all'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite? Sulla questione si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione con Ordinanza n.2398 pubblicata il 26/01/2023.

Nel caso di specie una società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, a seguito di indagini bancarie, un maggior reddito ed un maggior volume di affari ai fini Ires, Iva, ed Irap. L'Ufficio aveva rilevato dalla documentazione contabile della società che risultavano finanziamenti dei due soci non coerenti con la loro capacità contributiva. Di conseguenza, aveva effettuato indagini finanziarie estese ai soci ed al loro padre dalle quali emergeva che svariate operazioni registrate sui conti correnti intestati al padre erano ascrivibili ad operazioni della società, sebbene non trovassero riscontro nella documentazione contabile. In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva verificato che sul conto di quest'ultimo erano confluiti assegni e bonifici riferibili alla società, per cui avevarettificato il reddito di quest'ultima. Il giudice di primo grado, dinanzi al quale l'atto impositivo era stato impugnato, aveva confermato la legittimità dell'accertamento e delle indagini bancarie. Riteneva, infatti, che la rettifica fosse sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti e dalla presenza di dati contabili anomali che non avevano trovato giustificazione in sede di contraddittorio. Rilevava, in particolare, che dalle movimentazioni bancarie erano emersi assegni emessi da terzi in favore della società, da quest'ultima girati per l'incasso al padre dei soci e che tanto confermava l'irregolarità contabile. La sentenza era stata impugnata in appello ed il giudice di seconde cure aveva confermato la sentenza di primo grado. 

La società contribuente, di conseguenza, ha impugnato la sentenza con ricorso in Cassazione eccependo che l'Ufficio non avesse agito in base a regolare autorizzazione ad espletare indagini bancarie sui conti correnti dei soci. La stessa, sia con il ricorso in primo grado che con l'appello, aveva evidenziato che non risultava richiesta dall'Ufficio alcuna autorizzazione, né nei confronti della società né nei confronti dei soci, e che la stessa non era stata allegata né all'accertamento né era mai stata esibita. La Corte Suprema ha ritenuto infondata la censura della ricorrente. In particolare, la stessa con orientamento ormai consolidato, sia con riguardo all'art. 32, comma 7, D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, che con riferimento all'art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di iva, ha affermato che "la mancanza dell'autorizzazione ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal codice di procedura penale, dell'inutilizzabilità̀ della prova irritualmente acquisita (Cass. 13/10/2022, nn. 30000 e 30001; Cass. 12/04/2022, n. 11744; Cass. 28/05/ 2018, n. 13353, Cass. 14/04/2018, n. 9480). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che non vi é neppure obbligo di allegazione dell'autorizzazione. Si è, infatti, affermato che l'autorizzazione prescritta ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass., 10/02/2017, n. 3628; Cass. 26/09/ 2014, n. 20420)". Per quanto sopra esposto la Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Pec dell’avvocato piena? La notifica va rifatta al...
La legittima difesa assiomatica

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito