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Medico irreperibile, impossibile documentare malattia: illegittimo licenziamento

Moscuzza

 

Illegittimo il licenziamento inflitto per mancanza di certificato medico che il lavoratore non ha potuto presentare a causa dell´irreperibilità del medico curante.
Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 10838/17, ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, che licenziando la dipendente aveva ecceduto nel sanzionarla.
 
Dalla ricostruzione della vicenda emerge la conferma da parte del giudice d´appello della sentenza di primo grado con cui veniva accolta la domanda della lavoratrice a che si riconoscesse l´illegittimità del licenziamento per assenza ingiustificata, che si prolungava per due giorni dopo la comunicazione della sua assenza per malattia. Infatti la buona fede della donna si deduceva dalla testimonianze secondo cui essa si sarebbe in tutti i modi mossa per ottenere la certificazione di malattia.
 
L´eccessiva brevità del periodo di assenza dal lavoro (2 giorni) forniva ai giudici il motivo per cui non ritenere applicabile l´articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in tema di licenziamento.
 
Ricorreva per Cassazione la società datrice di lavoro, lamentando che ingiustamente le tesi da essa sostenute non avevano trovato accoglimento presso i giudici di merito, ed indicando nei motivi di ricorso che, da altre testimonianze raccolte, la donna aveva comunicato telefonicamente l´assenza solo per un giorno e non anche per gli altri successivi; la violazione e falsa applicazione dell´art. 47 che, a detta del ricorrente, avrebbe imposto l´obbligo di aggiornare il datore di lavoro sugli sviluppi della malattia, consentendo così all´azienda di attutire e predisporre le cose a fronte dell´assenza del lavoratore.
 
I supremi giudici non disconfermavano la pronuncia di primo grado laddove si escludeva l´obbligo del lavoratore di indicare fin dall´inizio della malattia il possibile iter e durata della stessa.
 
Sul punto, rilevando che il Contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria prevede l´obbligo del lavoratore di comunicare la sua assenza all´ inizio del turno e l´invio della certificazione medica entro i due giorni successivi.
 
E´ pertanto a tale principio che si uniformava la Corte, osservando come nel caso di specie la donna aveva avvertito la società che si sarebbe assentata, comunicandolo già all´ inizio della malattia ma che poi, pur con tutte le buone intenzioni, non era riuscita a procurare il certificato per irreperibilità del medico curante. Ciò non toglie, aggiunge la Corte richiamando la recente Circolare n. 79 dell´Inps, che il lavoratore ha il dovere di comunicazione sia al datore di lavoro che all´Inps, una eventuale guarigione anticipata, configurandosi un vero e proprio obbligo verso il primo, dato che in presenza di certificato con prognosi ancora in corso il datore non può lasciare che il lavoratore riprenda l´attività lavorativa, in ossequio della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e verso il secondo, data l´erogazione di questo della prestazione previdenziale.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015
 
 
 
 
 
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