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La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado: la richiesta e le conseguenze

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Inquadramento normativo: Art. 283 c.p.c.

La sentenza provvisoriamente esecutiva e l'appello: Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. Cosa accade quando detta sentenza viene impugnata? L'appellante, che ne chiede la riforma, può proporre al giudice dell'appello, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza dell'altra parte, un'istanza per ottenere la sospensione in tutto o in parte dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Se, tuttavia, l'istanza si rivela inammissibile o infondata, il giudice può condannare, con ordinanza, la parte che l'ha proposta al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a euro 250 e non superiore a euro 10.000. Tale ordinanza non è ricorribile in cassazione perché essa è suscettibile di revoca con la sentenza che definisce il giudizio e, pertanto, non è idonea ad acquistare autorità di giudicato sul diritto in contesa (Cass. civ., n. 19247/2019). Come è ben noto «sono ricorribili solo i provvedimenti giurisdizionali che incidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi o su status, purché presentino simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività» (Cass., Sez. Un., n. 2593/1953, richiamata da Cass. civ., n. 19247/2019). La sanzione irrogata per infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata va corrisposta in favore dell'amministrazione della giustizia, unica destinataria stante la natura pubblicistica della predetta sanzione (Tribunale Verona, sentenza 16 giugno 2016). 

Quando proporre l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata? L'istanza in questione va proposta quando sussistono gravi motivi. In buona sostanza essa è ancorata a criteri rigorosi, ossia alla ricorrenza i) del fumus boni iuris (alla fondatezza dell'impugnazione) e ii) del periculum in mora (al pericolo che nelle more del giudizio di impugnazione, quanto eseguito, in caso di riforma della sentenza, non possa più essere ripetuto per l'insolvenza della controparte) (Corte d'Appello Milano Sez. spec. in materia di imprese, ordinanza 5 aprile 2017).

Cosa accade se la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza è accolta quando ormai è iniziata l'esecuzione? «In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività [...] - a opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione [...] del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo» (Cass., nn. 11378/2002; 8217/2004, Cass. 709/2006, 18539/2007, 20925/2008, 15965/2011, 689/2012, richiamate da Corte d'Appello Genova, sentenza 9 febbraio 2018). In tali casi, infatti, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva perché non si ha caducazione del titolo, ma semplice sospensione della sua efficacia esecutiva (Cass., nn. 15909/2008, 4345/2012, 6072/2012, 2955/2013, 3280/2013, richiamate da Corte d'Appello Genova, sentenza 9 febbraio 2018). In buona sostanza, «la semplice sospensione della esecutività del titolo, soprattutto quando è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quelli di impugnazione, non determina il venir meno del titolo stesso nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito [...], ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua estrinseca idoneità a fondare - nel concorso di requisiti praticamente formali - un processo esecutivo» (Corte d'Appello Genova, sentenza 9 febbraio 2018). 

Cassazione con rinvio della sentenza d'appello confermativa quella di primo grado ed esecuzione: Nell'ipotesi di «cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l'esecuzione abbia avuto inizio sulla base di quest'ultima e sia poi proseguita con atti successivi alla pronuncia della sentenza di appello cassata, si determina solo la caducazione di tali atti successivi, mentre restano fermi gli atti esecutivi pregressi e l'esecuzione può riprendere dall'ultimo di essi, a meno che il giudice del grado di appello in sede di rinvio non sospenda l'esecutività della sentenza di primo grado, delibando le ragioni della disposta cassazione» (Cass. civ., n. 3074/2013).

Sospensione efficacia esecutiva e sentenza dichiarativa di fallimento: L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è inammissibile con riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento. E ciò in considerazione della finalità della procedura fallimentare che è diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore. Tali interessi possono essere rimossi, con riguardo alla determinazione dello "status" di fallito e agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, «soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca resa in sede di opposizione». Prima di tale momento, è possibile solo che il giudice, in via esclusivamente discrezionale, sospenda l'attività liquidatoria (art. 19 Legge Fall.) (Cass., n. 13100/2013, richiamata da Corte d'Appello Torino, ordinanza 29 giugno 2016). 

 

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