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La SC torna in punto di domicilio digitale e di ReGIndE

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A seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali e idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicché non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di pec diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018)

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 19351 del 16 giugno 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione per l'attività svolta dal ricorrente come consulente nell'ambito di un procedimento penale. In buona sostanza il ricorrente ha lamentato la non congruità del compenso liquidato nonché l'omessa liquidazione del compenso del coadiutore. 

Il Tribunale adito ha accolto per quanto di ragione l'opposizione e ha liquidato al ricorrente un ulteriore importo in ragione del 50 % per aver svolto l'incarico con altro consulente. Detto provvedimento è stato impugnato dinanzi la Corte di cassazione. Il collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, all'indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza relativa all'attività legale, e non all'indirizzo pec per le notificazioni (processo civile, penale e amministrativo), censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte di Cassazione.

La decisione della SC

Innanzitutto i Giudici di legittimità fanno rilevare che dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di pec diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018), è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 18-09-2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. 

Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo pec riferibile - a seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)" (cfr Cass. n. 3709 del 2019).

Da tanto, ne discende che nel caso di specie non può ritenersi valida la notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato presso un indirizzo pec non presente nel ReGInde in quanto non idonea a far instaurare correttamente il contraddittorio.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione:

  • ha dichiarato la nullità della notificazione;
  • ha disposto la rinnovazione della notificazione all'Avvocatura Generale presso l'indirizzo pec risultante dal ReGIndE.

 

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