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Cassazione: "riduzione" parcella avvocato illegittima se giudice non la motiva

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n . 5224 del 6 marzo 2018, hanno ribadito il principio, più volte pronunciato dalla Corte, secondo cui il giudice quando opera una riduzione degli onorari richiesti in maniera dettagliata dall´avvocato, è obbligato a fornire le dovute spiegazioni in ordine alla riduzione o alla eliminazione di singole voci contenute nella parcella depositata.


I Fatti
Con ricorso, l´avv. XXXXXXXXXchiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore la liquidazione dei compensi per l´attività professionale svolta in favore di XXXXXXX e XXXXXXXXX nell´ambito di due distinti giudizi civili.
Nel predetto giudizio, introdotto dall´avvocato con ricorso, si costituivano le controparti sostenendo la congruità della liquidazione che i giudici avevano effettuato relativa all´attività che il ricorrente aveva svolto. Il Tribunale, con propria ordinanza, rigettava il ricorso, affermando che la liquidazione in favore dell´avvocato, disposta nei giudizi di merito, era stata eseguita in base allo scaglione di valore della causa e scaturiva da una compensazione parziale.
 
Avverso la decisione di rigetto del ricorso veniva proposto ricorso per cassazione dall´avv. Xxxxxxxxx basato su due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2223 e 2697 c.c., 1, 2, 4 e 5 del d.m. n. 127/2004, in relazione all´art. 360, comma 1, n. 3 e comma. L´avvocato- ricorrente sosteneva infatti che il Tribunale aveva errato nel disporre la liquidazione dei compensi professionali in misura inferiore agli onorari minimi ed ai diritti predeterminati e fissi. Lamentava che nonostante l´analitica esposizione delle voci nella proposta di parcella, il giudice non aveva indicato i criteri di liquidazione adottati e le ragioni della riduzione, nonché i motivi della eventuale esclusione delle voci. Secondo parte ricorrente la motivazione dell´ordinanza impugnata era fallace perché basata, da un lato, sul fatto che la liquidazione scaturiva dalla compensazione parziale e, dall´altro lato, in virtù della ritenuta conformità della liquidazione al valore della controversia.
 
Ragioni della decisione
Secondo i giudici di legittimità il primo motivo è fondato ed il ricorso meritevole di accoglimento. "L´ordinanza impugnata non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni della riduzione o esclusione delle singole voci indicate nella nota prodotta, discostandosi dal principio, più volte affermato in proposito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3961/2016; n. I 0966/2012; n. 27804/2008), secondo cui il giudice, nel ridurre l´ammontare dei diritti e degli onorari richiesti dalla parte in modo specifico e dettagliato, ha l´obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e le ragioni della riduzione, onde consentire all´interessato di individuare e denunziare in modo specifico le eventuali violazioni della legge o della tariffa. "
Inoltre i giudici della Sesta Sezione hanno fatto evidenziare come l´ordinanza impugnata erroneamente abbia fatto espresso riferimento alla parziale compensazione delle spese operata in sentenza. Tale statuizione infatti, " investe il rapporto processuale fra le parti e non quello sostanziale fra le stesse ed i rispettivi difensori (Cass., 9633/2010; 3996/2010; 11065/1994), mentre il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell´avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali ".
Alla luce delle motivazioni spiegate la Corte ha deciso di cassare l´ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per lo svolgimento del giudizio sulla liquidazione delle spese.
Si allega sentenza
avv. Pietro Gurrieri
Documenti allegati
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