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Misure cautelari, SC: termine adozione ordinanza non decorre da invio pec ma da conoscenza atti

Con la sentenza n. 21710 ud. 28/02/2018 - depositata il 16/05/2018, la sezione V della Corte di Cassazione stabilisce le modalità di individuazione del dies a quo per il calcolo del termine di adozione di un´ordinanza in materia di misure cautelari personali, in caso di trasmissione della documentazione a mezzo pec. Specifica che il mancato rispetto della disciplina contenuta agli artt. 150 c.p.p. e 64 disp. att. c.p.p. comporta che il termine non possa decorrere dalla data di ricevimento della pec, ma da quello diverso e successivo di effettiva conoscenza degli atti attraverso la stampa del messaggio di posta elettronica certificata e la verifica della loro integralità.
FATTO
L´ordinanza impugnata di fronte alla Corte traeva origine da una istanza di riesame della misura cautelare degli arresti domiciliati presentata al Tribunale di Vallo della Lucania da un soggetto imputato per aver commesso i reati di tentato omicidio e porto illegale di armi.
L´ordinanza contro la quale veniva proposto il ricorso era di parziale accoglimento e veniva adottata già a seguito di rinvio su sentenza di annullamento della Corte di Cassazione.
Il Tribunale di Vallo aveva annullato il titolo cautelare emesso dal G.I.P. con riguardo al delitto di tentano omicidio, ma aveva confermato gli arresti domiciliari per il porto illegale di armi.
Il ricorrente, nell´impugnare l´ordinanza, lamentava come i giudici remittenti avessero errato nel ritenere che sussistesse il fumus del reato di porto illegale di armi, come contestato, e che, soprattutto, la misura dovesse essere ritenuta inefficace in quanto l´ordinanza era stata adottata decorso il termine massimo di dieci giorni previsto per la sua adozione dall´art. 311 co. 5 bis c.p.p. in caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.
Dato che gli atti erano stati trasmessi a mezzo pec, osservava il ricorrente, tale termine perentorio non poteva che decorrere dal ricevimento del messaggio di posta elettronica e non da quello successivo di stampa di tutti gli atti da parte della cancelleria.
La Corte, invece, ha ritenuto di disattendere questa ricostruzione per le seguenti motivazioni.
MOTIVAZIONI
L´art. 311 co 5 bis c.p.p. prevede che "Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell´imputato, un´ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell´articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l´ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell´ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l´ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l´esecuzione sia sospesa ai sensi dell´articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata."
Tale disposizione individua dei termini perentori entro i quali il Tribunale di rinvio deve decidere su questioni che concernono la libertà personale di un imputato/indagato ed è stata posta a presidio dei valori costituzionali del giusto processo e della tutela della libertà personale, art 13 Cost.
Nel caso di specie, pacificamente, i termini per l´adozione della misura erano trascorsi qualora fosse stato preso come dies a quo il momento della trasmissione a mezzo pec degli atti al Tribunale competente per la decisione sulla misura cautelare impugnata, diversamente se il dies a quo fosse stato individuato nella stampa del messaggio di posta elettronica certificata da parte della cancelleria.
La Corte di Cassazione, tuttavia, aderendo all´indirizzo seguito dal Tribunale di Vallo, ha ritenuto che il ricorrente avesse erroneamente individuato il termine di decorrenza in tale data.
Preliminarmente la Corte ha chiarito come, perchédecorra il termine previsto dall´art. 311 co. 5 bis c.p.p., non sia sufficiente che sia trasmessa al giudice che deve adottare l´ordinanza solo sentenza rescindente della Corte di Cassazione, ma anche tutti gli atti che erano stati presentanti dal pubblico ministero con la richiesta di applicazione della misura (art. 291 c.p.p.) e gli ulteriori elementi favorevoli sopravvenuti a quella decisione.
Non solo.
L´art. 64 co. 3 e 4 disp. att. c.p.p. regolamenta le comunicazioni e trasmissione di atti in materia di libertà personale a mezzo pec e prevede che la trasmissione debba avvenire nel rispetto delle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p., ovvero con le modalità indicate nel decreto motivato all´uopo rilasciato dal giudice, e debba recare la attestazione del cancelliere di aver trasmesso il testo originale dell´atto stesso.
Da tale disciplina inferisce, poi, che, qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste dalle summenzionate disposizioni, come pacificamente era avvenuto nel caso sottoposto ai giudici della Suprema Corte, il termine di decorrenza di cui all´art. 311 c.p.p. per l´adozione dell´ordinanza non poteva essere fatto decorrere dal momento della ricezione della pec, da parte dell´ufficio ricevente, ma solo dalla effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa della pec e la verifica dell´integralità degli atti trasmessi.
Merita sottolineare, infine, come tale principio sia da considerarsi come principio generale poiché già adottato dalla Corte in decisioni concernenti il termine perentorio previsto per la decisione su una istanza di riesame - sempre di misura cautelare personale - presentata personalmente ai sensi dell´art. 582 co. 2 c.p.p. nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui la parte risiede e che sia stata trasmessa al Tribunale competente per prendere la decisione a mezzo pec, ma senza l´attestazione prescritta dall´art. 64 disp. att.
In conclusione le formalità dell´art. 64 co. 3 disp. att. c.p.p. sono essenziali ai fini della individuazione del dies a quo per le decisioni in tema di misure cautelari personali, perché garantiscono la immediata conoscenza della integralità degli atti trasmessi.
Dott.ssa Giulia Zani
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