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Inquadramento normativo: Art. 182 c.p.c.
L'irregolarità della costituzione delle parti e il difetto di rappresentanza, autorizzazione o assistenza: Alla prima udienza, il giudice, innanzitutto verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti. Qualora riscontri un'irregolarità, il magistrato invita queste ultime a regolarizzare gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Inoltre, nell'ipotesi in cui «rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Mancata assegnazione del temine ex art. 182, comma 2, c.p.c.: La mancata assegnazione del temine per la sanatoria della procura ritenuta nulla non costituisce una violazione dell'art. 182 c.p.c. Al contrario costituisce suddetta violazione se la mancata assegnazione dei termini in questione è conseguente al diniego del giudice dell'esplicita richiesta in tal senso di una delle parti «che ben può attivarsi per il rilascio di una nuova e valida procura laddove la questione del vizio di quella originaria sia stata oggetto dell'attività defensionale ed istruttoria» (Cass., n. 17301/2013, richiamata da Cass. civ., n. 23335/2019).
La procura inesistente: La possibilità di regolarizzare la procura si verifica solo quando si tratta di procura nulla e non quando la procura è inesistente o assente sin dall'origine.
E ciò in considerazione del fatto che «la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale[...]» (Cass. civ., n. 23335/2019). Alla luce di tale principio, appare evidente che nel caso in cui una norma regionale sia il presupposto per il rilascio della procura all'avvocatura regionale, se detta norma, nel corso del giudizio, viene dichiarata nulla, tale invalidità non va a inficiare ab origine l'attività giudiziale pregressa. In tali ipotesi, infatti, la procura non è inesistente e la declaratoria di incostituzionalità della norma su citata non produce effetti retroattivi senza limiti. In questo caso occorrerà tener conto degli effetti che la norma dichiarata nulla ha irrevocabilmente prodotto sino alla sua dichiarazione di incostituzionalità (Cass., n. 23335/2019).
La sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. e l'atto sottoscritto dal praticante: La sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. non trova applicazione all'atto sottoscritto da un praticante non ancora iscritto all'albo professionale degli avvocati . E ciò in considerazione del fatto che tale atto è affetto da nullità assoluta ed insanabile (Cass., n. 26898/2014, richiamata da Cass. civ., n. 18047/2019).
Il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisce in rappresentanza del figlio non più minorenne: «Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria» (Cassazione n. 19308/2012, richiamata da Cass. civ., n. 20555/2019).
Il difetto di rappresentanza e l'atto d precetto: La sanatoria del difetto di rappresentanza di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., riguarda gli atti giudiziali, dai quali resta escluso il precetto che è un atto stragiudiziale (Tribunale Salerno, sentenza 20 febbraio 2019).
La sanatoria del difetto di rappresentanza e le preclusioni: Se è il giudice a rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza, questi assegna il termine per la sanatoria il cui rispetto non determina preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale. Ove, invece, è una delle parti a sollevare tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, «l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire» (Cass. n. 11898/2014, S.U n. 4248/2016, richiamate da Cass. civ., n. 24212/2018).
La sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. e la procura rilasciata all'estero: La mancata autenticazione da parte di un pubblico ufficiale di una procura rilasciata all'estero determina l'invalidità della suddetta procura (Cass. 25434/2014, richiamata da Cass. civ., n. 21689/2018), ma non l'inesistenza della stessa. Con l'ovvia conseguenza che tale difetto potrà essere sanato ex art. 182, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., n. 21689/2018).
Il difetto di rappresentanza e il divieto di nuovi documenti in appello: L'invalidità derivante dal difetto di capacità processuale può essere sanata in appello su iniziativa della parte, senza che questa situazione vada a configurarsi come preclusione alla produzione di nuovi documenti prevista dall'art. 345 c.p.c. In mancanza di regolarizzazione spontanea, «l'intervento del giudice inteso a promuovere la sanatoria è obbligatorio e va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali che ricorrono soltanto ove la produzione non segua al rilievo officioso e» al termine conseguentemente concesso (Cass. civ., n. 17062/2019).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.