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"Venghino signori, venghino". Questa volta non è il tipico annuncio propiziatorio degli esperti venditori, ma la perifrasi di quello che da qui a poco partirà per volere dell'amministrazione finanziaria. A partire dall'1.1.2020 infatti prenderà avvio la cosiddetta - lotteria degli scontrini - con la quale l'acquisto di beni e servizi presso commercianti al minuto e artigiani consentirà di partecipare all'estrazione di premi messi in palio dalle Finanze.
La misura è volta ad incentivare la richiesta dei documenti di certificazione da parte dei clienti che agiscono in qualità di privati consumatori, con lo scopo, dunque, di ottenere un aumento del gettito relativo all'IVA e alle imposte dirette.
La lotteria è disciplinata dall'art. 1 co. 540 - 544 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), come da ultimo modificato dal D.L. 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020"), attualmente presso il Parlamento in corso di conversione in legge.
La definizione dei premi, delle regole di estrazione e delle altre disposizioni attuative, invece, è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non è stato ancora emanato, mentre le regole tecniche per l'invio telematico dei dati delle operazioni valide per la lotteria da parte degli esercenti sono invece state definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.
Potranno partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, ossia in veste di privati consumatori; inoltre, per favorire la diffusione di mezzi di pagamento tracciabili, l'art. 1 co. 542 della L. 232/2016, come modificato dall'art. 19 del DL 26.10.2019 n. 124, dispone l'istituzione di premi speciali in caso di operazioni per le quali il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante mezzi elettronici (lotta al contante).
Ai fini della partecipazione alle estrazioni, inoltre, è necessario che:
- l'acquisto sia effettuato presso esercenti ed artigiani che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;
- l'acquirente comunichi all'esercente il proprio codice identificativo all'atto dell'acquisto;
- l'esercente trasmetta i dati dell'operazione all'Agenzia delle Entrate mediante strumenti che garantiscono la sicurezza e l'autenticità della trasmissione.
L'attuazione della lotteria, dunque, richiede un contesto operativo nel quale la generalità dei commercianti al minuto effettua la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri; occorre però rilevare che, nei primi sei mesi del 2020, una parte dei soggetti che effettuano operazioni al dettaglio potrebbe non essersi ancora dotato degli strumenti idonei alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, essendo ancora ammesso l'utilizzo di modalità tradizionali di certificazione e registrazione delle operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15). In base al dato letterale dell'art. 1 co. 540 della L. 232/2016, l'acquirente, per partecipare alla lotteria, deve dunque comunicare all'esercente il proprio codice fiscale. Tuttavia, secondo quanto anticipato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 31.10.2019 n. 81, l'acquirente, all'atto dell'acquisto, non dovrà comunicare il proprio codice fiscale, bensì il c.d. "codice lotteria", ossia un codice identificativo che rappresenta uno "pseudonimo del codice fiscale" del cliente. Tale codice potrà essere richiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'interno di un apposito portale on line, il cosiddetto "portale della lotteria".
Le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi in palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria nazionale degli scontrini saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate a norma dell'art. 1 co. 544 della L. 232/2016.
Ovviamente il progetto dell'A.F appare un salto nel vuoto per vari motivi. Un primo dubbio riguarda i nodi strutturali che limitano l'operato dell'agenzia delle entrate: vale a dire, le debolezze tecniche di un'amministrazione finanziaria non ancora in grado di analizzare la mole di informazioni che si verrebbe a creare con il previsto aumento degli scontrini emessi. Ma ancora, prima del processo di raccolta e analisi dei dati, c'è un altro problema da affrontare: quello dell'invio delle informazioni necessarie a partecipare alla riffa di stato. Commercianti e artigiani non sono ancora pronti a soddisfare l'aspettativa del cliente che si aspetta di poter ottenere i biglietti della lotteria già dal prossimo gennaio. Non hanno ancora avuto il tempo di adeguare i registratori di cassa e si tratta di un'operazione complicata che non si può completare certo tra novembre e dicembre; se a questo si aggiunge la necessaria formazione per i dipendenti ecco che sarebbe, non solo auspicabile, quanto necessaria una proroga di almeno sei mesi.
Infine permettetemi una riflessione sulla dubbia moralità dell'operazione; da osservatore sembra infatti che lo Stato tenti di ingraziarsi l'obbedienza dei suoi cittadini/sudditi blandendoli con un premio; appare paradossale; lo Stato ricorre al gioco per farsi rispettare. Lo stesso Stato che pretende di insegnarci che ci sono comportamenti virtuosi, come pagare le tasse, e comportamenti viziosi, come giocare d'azzardo, ora c'invoglia al vizio per conculcarci la virtù. Chissà se, anche nel promuovere i biglietti di questa strana lotteria, ci ricorderà di giocare con moderazione..…
Meditate contribuenti, meditate.
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