Con la sentenza della sez.
III, n. 22458 ud. 29/03/2018 – depositata il 21/05/2018, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che il Giudice per le indagini preliminari, che emette un decreto penale di condanna su richiesta del Pubblico Ministero, è tenuto a considerare, nella determinazione della pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva, le condizioni personali e familiari dell´imputato che emergono allo stato degli atti dalle indagini.
La necessità di compiere tale valutazione non comporta l´obbligo per il Pubblico Ministero di svolgere indagini specifiche sul punto qualora opti per l´applicazione di una sanzione poco distante dal minimo edittale.
FATTO
Nel caso sottoposto all´esame della Corte di Cassazione, il Pubblico Ministero aveva promosso ricorso per Cassazione avverso un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa.
Il G.i.p. aveva restituito gli atti in procura non accogliendo la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna poiché aveva ritenuto che la conversione della pena detentiva in pecuniaria non fosse stata effettuata tenendo conto della condizione economica complessiva dell´imputato e del suo nucleo familiare.
Il Pubblico Ministero riteneva che tale atto fosse abnorme in quanto il Giudice, nel respingere la richiesta, gli avrebbe così imposto di compiere indagini patrimoniali suppletive sull´imputato e il suo nucleo familiare che la legge non prevede.
MOTIVAZIONI
La Corte di Cassazione afferma la non abnormità del provvedimento del G.i.p. perché il Giudice per le indagini preliminari ha il potere di valutare la congruità della pena richiesta dal Pubblico Ministero ai sensi dell´art. 459 co. 1 bis c.p.p. e nel caso di specie, secondo la Corte, non aveva chiesto al Pubblico Ministero di svolgere indagini suppletive.
Il caso, però, ci da lo spunto per precisare i termini della valutazione che deve essere compiuta dal Pubblico Ministero e quella che invece spettaal Giudice per le indagini preliminari, alla luce della recente modifica normativa sulla disciplina del decreto penale di condanna.
Il co. 1 bis dell´art. 459 c.p.p. è stato introdotto con l´art. 1 co. 53 della l. n. 103 del 23 giugno 2017.
La disposizione rappresenta una deroga all´art. 135 c.p.p. che, invece, detta la regola generale per il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, poiché introduce il richiamo legislativo alla valutazione della "condizione economica complessiva dell´imputato e del suo nucleo familiare".
Osserva, tuttavia, la Corte, come tale innovazione, in realtà sia più apparente che effettiva in quanto il richiamo alle condizioni economiche dell´imputato e della sua famiglia era già contenuto all´art. 53 co. 2 l. 689/1981 (come modificata dalla l. n. 134 del 12 giugno 2003) e, più in generale, nelle indicazioni degli artt. 133 e 133 bis.
Il primo prevede che il Giudice nella determinazione della pena consideri le "condizioni di vita individuale e familiare", mentre il secondo fa riferimento alle condizioni economiche del reo con riguardo agli effetti della pena pecuniaria.
Tornando al decreto penale di condanna, la valutazione delle condizioni economiche, come ha osservato la Corte, è rimessa al Giudice per le indagini preliminari ai sensi del nuovo co. 1 bis dell´art. 459 c.p.p.
È il G.i.p., in autonomia, deputato a prendere in considerazione tutte le condizioni del reo, tra cui anche quelle patrimoniali proprie e della sua famiglia, ai fini della determinazione di una pena pecuniaria congrua da irrogare.
Rimane, invece, tenuto al rispetto del termine di durata della pena detentiva - da sostituire – individuato dal Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero deve quindi permettere al Giudice per le indagini preliminari di compiere la valutazione di congruità della misura della pena pecuniaria con cui convertire la durata di quella detentiva, allegando alla richiesta tutti i dati – presenti nel fascicolo delle indagini - che gli consentano di esercitare tale controllo.
Tuttavia, la valutazione richiesta, stante la natura sommaria e deflattiva del procedimento, non può portare a richiedere che il Pubblico Ministero debba svolgere delle indagini specifiche sulla capacità patrimoniale del reo, anche perché, come osserva la Corte, qualora manchino indici specifici della sua capacità patrimoniale, il principio del favor rei e del favor libertatis comporteranno che la misura sia contenuta in quella prossima al minimo.
In conclusione, il Pubblico Ministero ha l´onere di allegare tutte le circostanze utili sul reo, anche quelle economico patrimoniali individuali e del suo nucleo familiare, presenti nel fascicolo delle indagini, per permettere al G.i.p. di disporre di tutti gli elementi per poter determinare l´ammontare della pena pecuniaria congrua al caso di specie, ma non possono essergli imposte indagini suppletive specifiche sul tema.
Si allega sentenza
Dott.ssa Giulia Zani