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La prima udienza dinanzi al giudice di pace e le preclusioni

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Inquadramento normativo: Art. 320 c.p.c.

La prima udienza dinanzi al giudice di pace: Nel procedimento dinanzi al giudice di pace non esiste una vera e propria distinzione tra udienza di prima comparizione e udienza di trattazione (Giudice di pace Milano, sentenza 11 giugno 2018). E ciò in considerazione del fatto che nella prima udienza il giudice di pace, dopo aver interrogato liberamente le parti e dopo aver constatato l'impossibilità di addivenire a una conciliazione, le «invita a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Solo quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova».

Le preclusioni dinanzi al giudice di pace: La mancanza di una netta distinzione tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione, consente alle parti, nel corso della prima udienza, di allegare fatti nuovi e proporre nuove domande o eccezioni. Questa facoltà consegue anche al fatto che è ammessa la costituzione delle parti stesse fino alla prima udienza. Nonostante tale possibilità, il procedimento dinanzi al giudice di pace «è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni del procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. 

Tale preclusione, inoltre, non è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività, rinviando la prima udienza, al fine di consentire attività altrimenti precluse, sì che anche l'omissione - da parte del giudice - dell'invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso» (Cass. Civ., n. 7734/2014, richiamata da Giudice di pace Milano, sentenza 11 giugno 2018).

Procedimento dinanzi al giudice di pace, domande riconvenzionali e chiamata del terzo: Il sistema di preclusioni in cui si inserisce il procedimento dinanzi al giudice di pace rende possibile al convenuto di chiamare in causa un terzo o di proporre domanda riconvenzionale all'atto di costituzione depositato nel termine di rito, ossia entro la prima udienza e ciò a pena di decadenza. Ne consegue che«al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa, di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, né operare riserve sul punto. Questa preclusione discende dalla struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva» (Giudice di pace Milano, sentenza 11 giugno 2018), salva sempre la possibilità dell'eventuale rinvio a successiva udienza qualora, proprio in relazione all'attività svolta all'udienza ex art. 320 c.p.c., risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove (Cass. civ., n. 22912/2016).

Inderogabilità delle preclusioni processuali da parte del giudice di pace e ratio: Nel'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a successiva udienza, resosi necessario in relazione all'attività svolta, nell'udienza, tenuta successivamente alla prima, il giudice di pace non può consentire alle parti l'espletamento di attività precluse (v. Cass., nn. 11946/2003, 9350/2008, 164/2012, richiamate da Tribunale Trieste, sentenza del 28 marzo 2018). 

Ne consegue che il giudice di pace che constata la mancata produzione di alcuni documenti nel corso della prima udienza e rinvia a un 'udienza successiva per consentirne il deposito, incorrerà nella violazione della preclusione innanzi citata (Cass. civ., n. 19359/2017). La ratio di tale sistema è da rinvenirsi nel fatto che si intende garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili a tutela non solo dell'interesse del singolo, ma anche di quello della collettività (Cass. civ., nn. 9359/2013; 9350/2008; Giudice di pace Bari, sentenza n. 178/2011, richiamate da Tribunale Torre Annunziata, sentenza 28 maggio 2014).

Udienza ex art. 320 c.p.c. e contumacia: «Nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto e ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare o eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito» (Cass., n. 9754/2010, richiamata da (rv. 612582) Tribunale Potenza, sentenza 11 gennaio 2018).

 

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