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Assegnazione parte immobile a coniuge non collocatario legata a valutazione discrezionale del giudice

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l´ordinanza n. 11783/2016, non accogliendo tuttavia nel caso "de quo" la richiesta avanzata dall´ex marito in merito alla reimmissione in possesso delle parti dell´immobile che gli erano state assegnate dai giudici di prime cure.
I Supremi Giudici operando una valutazione complessiva, hanno fatto riferimento ampiamente a quanto disposto dell´articolo 155-quater c.c., alla cui stregua viene garantito e tutelato il preminente interesse della prole a permanere presso l´ambito domestico inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
In tal senso l´assegnazione di parte dell´immobile anche al genitore non collocatario costituisce, secondo la Sezione, una importante possibilità che va però valutata discrezionalmente dal Giudice anche sulla scorta del grado di conflittualità esistente tra i coniugi, nonché preminentemente in relazione alla tutela degli interessi dei minori.
Infatti ove non venisse operata una seria e precisa valutazione in tal senso da parte del Giudice adito, ci si troverebbe a proteggere una bi-genitorialità priva di effetti positivi ed addirittura deleteria per la prole che si troverebbe a vivere in un habitat familiare indubbiamente mal sano.
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