La pausa caffè del dipendente pubblico, anche se avviene al di fuori della sede di lavoro, non può essere ritenuta una condotta che offende il «bene giuridico», vale a dire l´efficienza della pubblica amministrazione.
Con questa motivazione il gup di Como Maria Luisa Lo Gatto ha archiviato «perché il fatto non costituisce reato» la posizione di tre dipendenti del Comune di Como, accusati di truffa ai danni dell´ente pubblico e di falso per non aver timbrato il cartellino di entrata e uscita nei pochi minuti in cui si sono diretti al bar davanti al Comune.
Il caso era finito in Procura in seguito al servizio di una testata giornalistica locale, che un anno fa aveva ripreso i tre impiegati, mentre uscivano dal palazzo dopo aver timbrato il cartellino, e andavano appunto a bere un caffè nel bar di fronte. In un caso, gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, in seguito all´esposto presentato dallo stesso Comune di Como, avevano dimostrato che uno dei tre impiegati aveva comunque timbrato con una decina di minuti di anticipo rispetto all´orario di lavoro.
Inoltre, la quantificazione complessiva del danno prodotto dai tre dipendenti con la loro assenza di pochi minuti ciascuno era di 7 euro, tale da configurare, secondo il giudice, una oggettiva «inoffensività della condotta», ben diversa dalla esclusione della punibilità per tenuità del fatto, come era stato chiesto dalla Procura. Inoltre, la sentenza ricorda che la pausa caffè, a patto di essere di breve durata, viene tollerata da ogni contratto nazionale, così come dalla giurisprudenza penale e di Cassazione. «Momento di necessario ristoro – afferma il giudice – e di recupero delle energie lavorative». Senza alcuna differenza se tale pausa avviene all´interno o in prossimità della sede di lavoro.
Fonte: Il Giorno, 20.2.2017
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