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Assegno ex coniuge, nuovo arresto Cassazione: irrilevante precedente tenore vita

Al fine del riconoscimento dell´assegno di mantenimento a favore dell´ex, risulta del tutto irrilevante il precedente tenore di vita matrimoniale.
Tale principio è stato ribadito dai supremi giudici di Cassazione – Sezione VI Civile- 1- con Ordinanza n. 23602 del 2017, depositata in data 9 ottobre, con la quale essi hanno precisato ancora una volta come al fine del riconoscimento e della determinazione dell´assegno di mantenimento a nulla rileva l´astratta e presunta necessità di consentire all´ex coniuge di conservare il tenore di vita matrimoniale, dovendosi fare riferimento piuttosto alla sua condizione di indipendenza ed autosufficienza economica.
La Corte d´appello di Palermo, nel caso di specie, discostandosi rispetto alla decisione posta in essere dai Giudici di "prime cure" aveva posto a carico dell´ex marito l´obbligo di versare all´ex coniuge un assegno divorzile ragguagliato alla necessità di riequilibrare le situazioni economiche degli ex coniugi, tale da far mantenere alla donna una standard di vita uguale a quello esistente in costanza di matrimonio.
Avverso questa sentenza l´uomo aveva però proposto ricorso per cassazione ritenendo ingiusta tale determinazione.
Gli "Ermellini", chiamati a dirimere la controversia, hanno quindi confermato l´ormai consolidato orientamento in tema di assegnazione e determinazione dell´assegno divorzile, precisando come la funzione dell´assegno sia esclusivamente assistenziale a nulla rilevando piuttosto un presunto "peggioramento" delle condizioni economiche dell´ex coniuge.
Tale consolidato orientamento interpretativo, in tema di verifica delle condizioni legali per l´attribuzione dell´assegno divorzile chiarisce come in capo al giudice del divorzio sussiste il compito di verificare prima l´an e poi il quantum debeatur dell´assegno divorzile accertandosi delle condizioni economico–patrimoniali dell´ex coniuge ossia delle possibilità dello stesso di autodeterminarsi economicamente basandosi dunque su "indici" relativi della capacità e possibilità effettive di lavoro personale nonché sulla stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Degli stessi indici si dovrà tener conto nell´eventuale step successivo, ossia nella determinazione del quantum, a nulla rilevando il "divario tra le retribuzioni delle parti" e l´inadeguatezza dello stipendio percepito dall´ex coniuge "se raffrontato alla situazione economica in costanza di matrimonio", né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l´assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale.
Nella fase relativa al riconoscimento dell´assegno detto coniuge richiedente l´assegno, in virtù del principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale "persona singola" a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli indici sopra indicati in via orientativa. Alle condizioni reddituali dell´altro può aversi riguardo soltanto nell´eventuale fase successiva tesa alla determinazione del quantum dell´assegno.
In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d´appello di Palermo, in diversa composizione, chiamata a fare applicazione dei principi sopra enunciati.
Avv. Giovanni Di Martino
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