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La cassazione torna sull’obbligo d’iscrizione alla gestione separata INPS dell’avvocato.

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Cass., sez. lav., sentenza del 3 giugno 2022, n. 17970.

Le massime

"L'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento".

"L'obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Il dies a quo del termine di prescrizione dell'obbligazione contributiva, decorre, pertanto, dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. Ciò, peraltro, lo si desume agevolmente dall'art. 55, R.D.L. n. 1827 del 1935 secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".

Premessa

L'istituto della gestione separata INPS, introdotto con l'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ha una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell'esigenza della universalizzazione della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa a soggetti ed alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria.

Poiché la gestione separata si pone in termini di complementarietà rispetto alla gestione previdenziale propria di ciascuna categoria, i liberi professionisti si sottraggono ad essa solo qualora ricadano nell'ambito di operatività di una cassa di riferimento.

Per la categoria degli avvocati, la L. 247 del 2012 ha introdotto la regola dell'automatica iscrizione alla cassa forense all'atto dell'iscrizione all'albo professionale. Tuttavia, i liberi professionisti che svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente ed attività di lavoro libero-professionale, restano tuttora obbligati ad iscriversi alla gestione separata ed a versare alla stessa la relativa contribuzione.

Il caso

La corte D'Appello di Bari, accogliendo l'appello principale dell'INPS, dichiarava la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS di un avvocato condannando quest'ultimo al versamento dei contributi per l'anno 2009.

Il professionista, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo - in particolare - l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria d'ufficio alla gestione separata e la prescrizione dell'obbligazione contributiva.

La decisione della Corte

a) sui presupposti per l'iscrizione d'ufficio.

Nella sentenza in commento la Cassazione, pur essendosi limitata a ribadire un principio di massima risalente nel tempo, ossia quello secondo il quale "l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale di un'attività professionale" ha chiarito una volta per tutte che il requisito dell'esclusività va accertato in concreto e non viene meno per il solo fatto che professionista percepisca un reddito inferiore ai 5.000,0 euro.

Secondo la Corte, infatti, simile circostanza non è idonea, da sola, ad escludere la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del professionista alla gestione separata ma, al più, può rilevare quale indizio, da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo, come, ad esempio, l'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, l'accensione o meno della partita IVA.

Sempre sul punto, la Corte conclude affermando che l'abitualità di cui si discute deve essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, che invece, rileva solo ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.

b) Sul termine d decorrenza della prescrizione.

In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, la sentenza ribadisce l'orientamento già espresso dalla Corte di legittimità secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal

momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.

La corte chiarisce anche per quali motivi si perviene a tale conclusione, precisando che l'obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".

 

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