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Le norme deontologiche non possono essere ignorate dall'avvocato dal momento che tali norme «hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell'ambito dell'esercizio professionale». L'ignoranza non è giustificabile neanche quando la norma deontologica ha carattere innovativo e sia trascorso un certo periodo dalla sua introduzione (CNF, n. 387/2016). Ne consegue che l'avvocato non può ignorare la norma deontologica che gli vieta di testimoniare su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e a essa inerenti. La violazione di tale divieto costituisce illecito deontologico, punibile con la sanzione della censura [1].
Qual è la ratio del divieto di testimonianza dell'avvocato?
«L'obbligo per l'avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto [...] si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale» (CNF, n.172/2013).
L'obbligo di astenersi dal testimoniare dell'avvocato nella prassi
Si ritiene che:
Parimenti potrebbe considerarsi ammissibile sotto il profilo deontologico (ma con la medesima rischiosa conseguenza in ordine alla inammissibilità processuale) la deposizione dell'avvocato avente ad oggetto la propria soggettiva opinione circa la volontà dell'ex cliente, in quanto così facendo l'avvocato svelerebbe non un dato oggettivo del cliente o ex cliente, bensì un dato soggettivo relativo a se stesso» (CNF, parere n. 9 del 2007).
[1] Art. 51 Codice deontologico forense:
«1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti. pagina 24 di 34 2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi. 3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo. 4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.