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La responsabilità patrimoniale per fatto illecito è disciplinata dall'art. 2043 c.c..Con essa il legislatore pone in capo all'autore dell'illecito l'obbligo di risarcire il danno patito dalla vittima per effetto della propria condotta, dolosa o colposa, che abbia cagionato un danno ingiusto.
La funzione della responsabilità per fatto illecito è quella di garantire la reintegrazione, mediante un ristoro economico, del patrimonio del danneggiato. Le conseguenze dannose vengono quindi traslate secondo il principio dell'autoresponsabilità verso colui che con dolo o colpa si sia posto contro l'ordinamento. Primo presupposto, ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale, è la causazione di un danno ingiusto, eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante (cd. danno evento). Il danno è ingiusto in quanto contrario all'ordinamento e lesivo di interessi di varia natura purché meritevoli di tutela sul piano giuridico.
Il danno, inoltre, oltre che contra ius, deve essere frutto di una condotta non iure, ossia non conforme all'ordinamento in quanto dallo stesso non autorizzata o permessa. A tal riguardo, quindi, non potrà ritenersi illecita la condotta di colui che agisce in stato di necessità in quanto situazione autorizzata dal legislatore. Una volta commesso il fatto illecito, il risarcimento del danno riguarderà tutti i pregiudizi consequenziali che siano derivati al danneggiato, mentre non può considerarsi risarcibile il danno evento in sé considerato.
In merito all'art. 2043 c.c., si sposta l'attenzione dalla figura del danneggiante a quella del danneggiato in un'ottica esclusivamente riparatoria e reintegrativa della sfera patrimoniale di quest'ultimo, anche se la nuova frontiera dei danni suggerisce, anche nell'ambito dell'ordinamento civile, il ritorno, in taluni casi, della teoria sanzionatoria volta a punire la semplice condotta del danneggiante per il solo fatto di essersi posto contro le regole giuridiche.
A titolo esemplificativo si prenda il caso del conducente di un veicolo a motore che travolge un pedone, causandogli lesioni gravi. In questo caso il risarcimento del danno avrà a oggetto il pregiudizio cagionato alla vittima, causalmente derivato dall'incidente.
L'onere della provaspetta, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al danneggiato, il quale dovrà dimostrare non solo la causazione del fatto illecito ma anche i pregiudizi causalmente riconducibili allo stesso illecito e la loro effettiva quantificazione economica.
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Sono un’appassionata di diritto delle nuove tecnologie e lo faccio da Avvocatessa e giornalista, studiando, applicando e raccontando le regole e le politiche dell’innovazione in ambito nazionale ed europeo.