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L’immobile dove un Ente religioso svolge attività sanitaria convenzionata non gratuita è esente da Imu?

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Riferimenti normativi: Art.149, 4°comma, T.U.I.R.- D.M.n.200 del 19/11/2012 – Regolamento Imu per gli enti non commerciali in attuazione dell'art.91 bis del D.L.n.1/2012.

Focus: È dovuto il pagamento dell'Imu dall'Ente religioso relativamente ai propri immobili in cui si svolge un'attività sanitaria, convenzionata con la Pubblica amministrazione, non gratuita? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di 2°grado della Campania con la sentenza n.4008 del 26/6/2023.

Principi generali: L'Imu è l'imposta municipale sugli immobili introdotta nel decreto "Salva Italia" dal Governo Monti, dopo l'abolizione dell'Ici, non solo per gli immobili destinati ad uso domestico ma anche per quelli ad uso commerciale. Rispetto all'Ici, l'obbligo di pagare l'Imu sussiste anche per gli immobili religiosi non utilizzati principalmente per il culto.

Il caso: La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Ente Provincia Religiosa dei santi apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orione avverso l'avviso di accertamento Imu, anno 2015, ritenendo che fossero soggetti a tassazione Imu gli immobili dell'Ente dove veniva svolta attività sanitaria in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale. Nella motivazione della sentenza la Commissione tributaria aveva richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione la quale, con Ordinanza n.3528/2018, aveva chiarito che "la circostanza che l'attività sanitaria sia svolta in forma convenzionata con pubbliche amministrazioni (ivi compreso il s.s.n.) non consente di ritenere che gli immobili ove tale attività è svolta siano esenti dal pagamento delle imposte locali (tra cui l'Imu come nel caso di specie).Ciò si spiega perché, anche in questo caso, l'attività posta in essere non può dirsi di carattere non commerciale in quanto è comunque svolta a fronte del pagamento di un corrispettivo che sia in grado di ricoprire i costi e di remunerare chi la svolge". Ciò si applica anche nel caso di specie in cui l'ente ricorrente possiede degli immobili in cui è svolta attività sanitaria (principalmente) in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Con riguardo a tali immobili, secondo i giudici non può trovare applicazione l'esenzione prevista in favore degli enti che svolgono attività di carattere non commerciale.

La sentenza è stata impugnata dall'Ente religioso con appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di 2°grado eccependo, tra i vari motivi del ricorso, che spetta all'Ente l'esenzione Imu relativamente ai cespiti utilizzati per l'attività sanitaria negata dai giudici di 1°grado. In particolare, è stato contestato il fatto che i giudici abbiano fondato la loro decisione solo sull'Ordinanza n.3528/2018 della Cassazione che si riferisce alla normativa Ici, mentre per l'Imu sarebbero applicabili le disposizioni dell'art.91 bis, c.3, del D.L.n.24/1/2012 e del decreto n.200 del 19.11.2012 che, all'art.1 lett. P), definisce diversamente le attività commerciali, e, all'art.4 comma 2, dispone che "lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo stato, le regioni e gli enti locali". Secondo l'appellante, anche a voler applicare i principi richiamati dalla citata sentenza della Cassazione, l'attività svolta dallo stesso non è orientata alla realizzazione di profitti, non solo perché le tariffe sono stabilite dalla convenzione ma anche perché il risultato della gestione di tali attività era stata una perdita d'esercizio dell'anno 2015, indicata nella dichiarazione dei redditi. L'Ente impositore costituitosi in giudizio, ha, invece, eccepito l'infondatezza dell'appello perché l'appellante non ha dato prova concreta in merito alle attività svolte negli immobili per fruire dell'esenzione Imu richiesta. Insisteva, perciò, sulla legittimità dell'avviso di accertamento. La Corte ha accolto parzialmente l'appello dell'Ente Provincia Religiosa dei santi apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orione ribadendo il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10124/2019, secondo cui " Un ente religioso non è esente dal pagamento dell'Imu per gli immobili in cui si svolge un'attività sanitaria, convenzionata con la Pubblica Amministrazione, a fronte del pagamento di un corrispettivo". Nella fattispecie, infatti, i giudici di seconde cure hanno rilevato che l'attività non è svolta in forma gratuita o semigratuita ma, pur essendo in convenzione con la Pubblica amministrazione, le tariffe sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione.

 

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