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L’atto pubblico notarile stipulato a seguito di accordo di mediazione è esente da imposta di registro?

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Riferimenti normativi: Art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 28/2010 - Art. 19 L. n. 74/1987.

Focus: L'atto notarile separato dal verbale di accordo può beneficiare della esenzione dall'imposta di registro, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.n.28/2010? La questione è stata affrontata e decisa dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.11617 del 16/06/2020.

Principi generali: L'art.17, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, avente ad oggetto gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. Il terzo comma dell'art. 17 prevede, in particolare, l'esenzione parziale dall'imposta di registro, disponendo che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00. La fattispecie su cui si è pronunciata la Corte Suprema, con l'Ordinanza n.11617/2020, riguarda un accordo raggiunto dal contribuente con l'ex coniuge in sede di mediazione, esperita ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. Le parti, dopo aver concluso l'accordo all'esito della procedura di mediazione, hanno scelto di stipulare separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare. Per tale atto pubblico hanno chiesto l'esenzione dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010. 

L'Agenzia delle Entrate ha rigettato le suddetta richiesta ed ha emesso avviso di liquidazione per imposta di registro ed imposte ipocatastali, sostenendo che all'atto notarile non poteva essere applicata l'esenzione di imposta prevista dal citato art.17. Di conseguenza il marito ha esperito ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale hanno accolto il ricorso proposto dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate, quindi, è ricorsa alla Corte di Cassazione.La Suprema Corte, nell'esaminare il ricorso, ha intanto evidenziato che nella fattispecie non era applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della L. n. 74/1987. Il citato articolo dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione personale dei coniugi (estensione quest'ultima conseguente alla declaratoria di incostituzionalità decisa dal Corte Costituzionale, con sentenza n. 154 del 10/05/1999) sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Ma, nel caso in questione, l'accordo raggiunto tra i due coniugi era avvenuto al di fuori delle ipotesi previste dal suddetto articolo e, quindi, non era applicabile il precedente della Corte di Cassazione (Cass. n. 2111/2016),secondo cui l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità, spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio. 

La Corte di Cassazione ha, poi, ricordato che l'esenzione prevista dal comma 2 dell'art. 17 cit. (con particolare riguardo alle imposte ipocatastali, nel caso in esame) si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell'ambito dell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, lett. a) D.Lgs. cit.), dovendo quindi ritenersi esenti da tassazione l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, «i provvedimenti» emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore. Da ciò si desume che l'applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione. Tale trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica. Nel caso in esame, invece, non si riscontra alcuna stipula, all'esito della mediazione, di un accordo mediante il quale realizzarsi il trasferimento o la costituzione di diritti reali. Le parti, infatti, dopo aver concluso l'accordo in sede di mediazione, hanno scelto di stipulare separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare. Di conseguenza, a tale atto non poteva applicarsi il regime agevolato di cui ai commi 2 e 3 del citato art.17 del D.Lgs. n. 28/2010. Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ed ha cassato la sentenza impugnata. 

 

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