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L'atto di precetto tra nullità, sanatoria ed eccessività della somma intimata

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Inquadramento normativo: Art. 480 c.p.c.

Il precetto: L'atto di precetto è l'atto prodromico all'esecuzione forzata e consiste nell'intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. L'indicazione di un termine inferiore a dieci giorni non determina la nullità del precetto. Tuttavia l'esecuzione non potrà iniziare prima del decorso del termine minimo di dieci giorni e ciò anche quando il creditore non solo non abbia indicato alcun termine, ma abbia altresì intimato l'adempimento immediato, senza essere stato autorizzato ai sensi dell'art. 482 c.p.c.(Cass., n. 798/1981, n. 55/2002, richiamate da Tribunale Pordenone, sentenza del 6 giugno 2018). Secondo tale ultima norma, quando vi è un pericolo nel ritardo, il creditore può chiedere di essere autorizzato a dare esecuzione immediata senza attendere il decorso dei dieci giorni.

Contenuto del precetto: Il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge; l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

Contenuto del precetto e decreto ingiuntivo: Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, occorre indicare nel precetto il provvedimento che dispone l'esecutorietà del decreto. 

Infatti «la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell'apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l'opposizione, nel momento in cui l'ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva» (Cass., nn. 843/1969; n. 12731/2007; 10294/2009 richiamate da Cass. Civ., n. 24226/2019).«L'indicazione di esecutività dell'ingiunzione comporta una implicita attestazione dell'apposizione della formula esecutiva» (Cass.,n. 12731/2007, richiamata da Cass. Civ., n. 24226/2019). Nel caso in cui venga omessa la doppia menzione, si determina una nullità del precetto non suscettibile di sanatoria, bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini dell'opposizione formale ex art.617 c.p.c. (Cass., n. 22510/2014, richiamata da Cass. Civ., n. 24226/2019).

Precetto e notifica del titolo esecutivo:«Lo scopo della notificazione del titolo esecutivo è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale, munito altresì della clausola di spedizione in forma esecutiva. Tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta, di regola, attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto [...]». Da tale omissione discende la nullità del precetto, la cui sanatoria può determinarsi solo quando si dimostri, nel corso dell'opposizione, che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore (Cass. civ., n. 19440/2019). Nel caso in cui, invece, nell'atto di precetto, sia omessa o sia indicata in modo inesatto la data di notifica del titolo esecutivo giudiziale, tale omissione o inesattezza non determina la nullità del precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente (Cass. nn. 8506/1991, 3321/1992, richiamate Cass. civ., n. 19105/2018). 

Precetto ed elezione di domicilio: «Ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, per il debitore è vincolante il domicilio eletto dal creditore nel precetto, quand'anche tale luogo non abbia alcun legame con quello dell'esecuzione». Ai fini, invece, dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere dell'opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è inefficace, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione (Cass. civ., n. 21862/2019)

Nullità della notifica del precetto e sanatoria: La nulltità della notificazione del precetto è suscettibile di sanatoria qualora venga dimostrata non solo l'effettiva conoscenza dell'atto, ma anche che tale conoscenza sia avenuta in tempo utile per consentire anche di dispiegare il rimedio oppositivo entro il congruo termine di venti giorni (Cass. civ., n. 7898/2018).

Precetto e pagamento somma indicata nel decreto ingiuntivo: Se il debitore ha «pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire semmai l'azione di cognizione ordinaria» (Cass., n. 9807/2015, richiamata da Cass. civ., n. 2242/2019).

Precetto e eccessività della ivi riportata: Se nel precetto viene riportata una somma eccessiva, tale eccessività non travolge per l'intero l'atto, ma determinerà la nullità o l'inefficacia parziale per la somma eccedente, «con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito» (Cass. 5515/08, richiamata da Tribunale Milano, sentenza 9 gennaio 2019). 

 

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