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L'ammissione con riserva del docente alla procedura concorsuale non esclude l'immissione in ruolo

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Nel caso di docente ammesso con riserva a una procedura concorsuale, detta ammissione deve perdurare e riverberarsi anche:

  • nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo;
  • nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro.

In buona sostanza la riserva deve accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 6643 del 4 giugno 2021.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

La ricorrente, docente, ha impugnato il provvedimento di immissione in ruolo emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale nella parte in cui ha disposto che "…, nel caso di inclusione alla graduatoria con riserva, gli ammessi con riserva sono [...] destinatari di accantonamento del posto per la classe di concorso e per la tipologia di posto indicate". In buona sostanza, detto provvedimento ha previsto che l'ammissione con riserva non garantisce ai docenti l'immissione in ruolo sotto la condizione risolutiva […]. Secondo la docente, tale atto è illegittimo.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar, a cui la ricorrente ha chiesto la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate alla stipula del contratto a tempo indeterminato, anche con clausola risolutiva, in qualità di docente inserita in graduatoria con riserva.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dell'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar

Secondo i Giudici amministrativi il ricorso è fondato. E ciò in considerazione del fatto che già un precedente orientamento giurisprudenziale ha rimarcato che l'ammissione a una procedura concorsuale con riserva è finalizzata a salvaguardare la posizione del concorrente ammesso con riserva in attesa della definizione nel merito di un giudizio o del perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario, come ad esempio nel caso di concorrente, ammesso con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania. La salvaguardia della posizione soggettiva del concorrente grazie all'ammissione con riserva va garantita in tutte le fasi procedimentali amministrative fino al provvedimento conclusivo. Se così non fosse l'ammissione con riserva risulterebbe privata della sua ratio (Tar Lazio, sentenza n. 10937/2019). 

Individuate le esigenze che l'istituto dell'ammissione con riserva è destinato a soddisfare, appare chiaro che, ove, il segmento successivo all'espletamento della procedura concorsuale è costituito dall'immissione in ruolo, il docente ammesso con riserva ha diritto alla conseguente stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, ossia fino a quando la definizione nel merito di un giudizio o l'esito di un procedimento amministrativo non sia negativo per il concorrente ammesso con riserva. Ove si verificasse quest'ultima circostanza, infatti, ci si troverebbe dinanzi a una condizione risolutiva ex lege del contratto di docenza, malgrado la mancanza di formalizzazione di essa nel contratto stesso. E ciò inconsiderazione del fatto che, come sostenuto dai Giudici amministrativi, in queste ipotesi, la condizione risolutiva è:

  • implicita (c.d. presupposizione) nel contratto;
  • nota a entrambe le parti proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta a individuare, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la pubblica Amministrazione.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar Lazio ha ritenuto fondate le doglianze della docente e ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati nella parte in cui escludono la ricorrente e non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva. 

 

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