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Istruzione parentale, verifica annuale di idoneità: nessuna disparità rispetto agli altri studenti

Compiti

Non sussiste una disparità di trattamento tra gli studenti che, frequentando l'ordinario percorso scolastico, non sono sottoposti annualmente alla verifica di idoneità e gli studenti, i cui genitori si sono avvalsi della facoltà di provvedere direttamente alla loro istruzione, che, invece sono tenuti a detta verifica. E ciò in considerazione del fatto che la verifica in questione è prevista dalla legge e la sua ratio si rinviene nella necessità di accertare che il diritto all'istruzione sia effettivamente garantito anche al minore per il quale i genitori si avvalgano dell'istruzione parentale, al di fuori dunque della frequenza ordinaria del percorso scolastico.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 11110 del 29 ottobre 2021.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

I ricorrenti sono genitori di un'alunna e hanno optato per l'istruzione parentale per l'anno scolastico 2020-2021 (classe terza della scuola primaria). È accaduto che la figlia, all'esito dell'esame di verifica per l'accesso alla classe quarta, è risultata inidonea. A dir dei ricorrenti il provvedimento di non ammissione è illegittimo perché privo di motivazione e per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia, lamentando una forma di discriminazione nei confronti degli studenti che frequentano regolarmente la scuola per adempiere all'obbligo scolastico e che non sono sottoposti alla verifica di idoneità. 

Il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar

Secondo i Giudici amministrativi il ricorso è infondato. Innanzitutto, ad avviso del Tar, il provvedimento risulta motivato, avendo l'amministrazione scolastica depositato tra gli altri documenti: 1) il verbale dell'esame in cui sono indicati i temi trattati durante le prove, un sintetico giudizio sull'esito del colloquio e la valutazione finale di non idoneità sulla base degli esiti delle prove; 2) la relazione redatta dai docenti [...] all'esito dell'esame e nella quale viene descritto nel dettaglio lo svolgimento delle prove (scritte di italiano e di matematica ed al colloquio orale). Documenti, questi, messi a disposizione dei ricorrenti, subito dopo aver avuto notizia dell'esito dell'esame, affinché gli stessi conoscessero le ragioni della ritenuta inidoneità della minore alla classe quarta. Secondo i Giudici amministrativi, inoltre, nel caso di specie, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra gli studenti che hanno frequentato il normale ciclo di studi scolastici e la figlia dei ricorrenti che ha aderito all'istruzione parentale. E ciò in considerazione del fatto che è la stessa legge, all'art. 23 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, che stabilisce che in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. 

Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. In pratica, non sussiste alcuna forma di discriminazione in quanto diverse sono le modalità con cui viene garantito l'effettivo diritto all'istruzione costituzionalmente riconosciuto (art. 34 Cost.) (tramite il sistema scolastico o direttamente da parte dei genitori). La ratio dell'esame è chiaramente da ricercarsi nella volontà del legislatore di verificare che tale diritto all'istruzione sia effettivamente garantito anche al minore per il quale i genitori si avvalgano della facoltà di provvedere direttamente alla sua istruzione, al di fuori dunque della frequenza ordinaria del percorso scolastico. In buona sostanza se da un lato avvalersi dell'istruzione parentale è espressione di una libertà di scelta, dall'altro occorre dimostrare la "capacità tecnica ed economica adeguata" dei genitori prevista dalla legge (art. 111, co.2, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) per l'esercizio di tale libertà e attuare forme di controllo e di valutazione periodica degli apprendimenti al termine di ogni anno scolastico mediante l'esame di idoneità.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha respinto il ricorso. 

 

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