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Iscrizione ipotecaria inefficace se non preventivamente comunicata al contribuente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione VI Civile –T, con ordinanza n. 7597 del 2017 depositata il 27 marzo, nonché con recentissima sentenza n. 4590 del 2017.
Con tale risolutiva ordinanza i Supremi Giudici, ribadendo quanto precedentemente statuito nella sentenza su menzionata, hanno precisato che incombe sull´amministrazione finanziaria l´obbligo, e non la mera facoltà, di trasmettere al contribuente una comunicazione preventiva di ipoteca prima di iscrivere quest´ultima sui suoi beni immobili.
Con tale comunicazione preventiva viene preliminarmente avvisato il contribuente che,
in mancanza del pagamento dell´importo dovuto in virtù di un dato debito finanziario, sarà iscritta ipoteca a suo carico.
I Giudici di Piazza Cavour precisano come sia assolutamente necessaria la preliminare attivazione del contraddittorio con il contribuente tanto che alla mancanza di essa consegue la nullità dell´iscrizione ipotecaria effettuata (come tra l´altro già previsto dall´art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973).
Venendo al caso in esame un contribuente proponeva impugnazione al provvedimento di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà emesso dall´Agente di riscossione a seguito del mancato pagamento di cartella esattoriale.
Lo stesso non vedendo accolte le sue ragioni impugnava la sentenza emessa in suo sfavore con la quale la C.T.R. del Lazio, rigettandone l´appello, aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dall´Agente della riscossione per mancato pagamento di una cartella di pagamento.
La CTR, in particolare accertato preliminarmente che sia la cartella che il prodromico avviso di accertamento erano stati ritualmente notificati riteneva che l´opposizione avrebbe dovuto esercitarsi entro il termine di gg.60 dalla notificazione della cartella, a nulla rilevando la mancanza dell´avviso di intimazione ex art.50 comma, del d.p.r. n.602/73.
La Suprema Corte adita, invece, precisava come l´ufficio finanziario prima di iscrivere ipoteca su beni immobili deve informare preventivamente il contribuente; solo in tal caso potrà precedere all´iscrizione ipotecaria mediante l´invio di una specifica comunicazione preventiva di ipoteca, concedendo contestualmente allo stesso un ben preciso termine al fine di poter porre in essere un opportuna difesa instaurando un contraddittorio endo-procedimentale con l´Ente impositore.
La mancata notifica della comunicazione su menzionata determina, quindi, in linea generale, la nullità dell´iscrizione di ipoteca, spettando al giudice la qualificazione giuridica della tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio non assumendo alcun rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.
A quanto detto consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione.

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