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Irap, Cassazione a Sezioni Unite: irrilevante accertare "autonoma organizzazione" se enti strutturalmente organizzati

Lo hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 7371 depositata il 14 aprile 2016. Presupposto dell´imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), hanno sottolineato i Supremi Giudici, è l´esercizio abituale di un´attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, sicché ove l´attività sia esercitata da società e enti soggetti passivi dell´imposta a norma dell´art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l´esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l´attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d´imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell´autonoma organizzazione.
Sentenza allegata

 

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