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Quando il lavoratore può invocare responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.

Su tale questione si è intrattenuta la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, che ha definito il giudizio di legittimità con Sentenza n. 7125 del 2016, pronunciandosi in merito alle doglianze di un lavoratore che invocava la responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c.
il lavoratore in questione, infatti, aveva lamentato di essere stato colpito da ipoacusia bilaterale e broncopatia cronica ostruttiva unitamente ad altre patologie, per non avere a suo dire la società datrice di lavoro ottemperato ai propri obblighi volti alla salvaguardia e tutela della salute dei lavoratori.
Secondo i Supremi Giudici, e in esito al giudizio, è risultato chiaro il nesso eziologico tra le patologie su descritte e le mansioni effettuate dal dipendente.
A nulla sono valse le difese, articolate in Cassazione dalla Società, sul possesso delle cuffie da parte del lavoratore, avendo rilevato la Corte l´obbligo dell´imprenditore di adottare tutte le misure che secondo l´esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l´integrità psico fisica del lavoratore, restando esclusi solo gli atti e comportamenti abnormi ed imprevedibili del lavoratore idonei ad elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate ed il danno realizzatosi.
Data l´assoluta insalubrità dell´ambiente ed il nesso causale tra esso e la patologia i Supremi Giudici hanno concluso ravvisando la responsabilità del datore di lavoro in ordine agli eventi morbosi accusati dal dipendente.
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