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Interventi realizzati tramite CILA e tutela del terzo: obbligo della P.A. di provvedere alle richieste verifiche

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 Tramite la sentenza n. 1497/2018 la Sezione Prima del T.A.R. Sicilia – Catania ha deciso che il privato che lamenti la lesione di un interesse legittimo in connessione a una CILA presentata da un terzo non potrà certamente impugnare, ai fini dell'annullamento, un atto privato quale è la CILA, bensì potrà attivare i poteri di controllo in capo alla Pubblica Amministrazione, la quale dovrà quindi concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

I fatti di causa: la Società ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo per ottenere l'annullamento della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata a firma della controinteressata e del tecnico incaricato e relativa alla tipica costruzione siciliana del dammuso, evidenziando che 1) le caratteristiche intrinseche delle opere da realizzare imponevano il rilascio di un titolo edilizio anche previo rilascio del parere della Commissione speciale a tutela del Centro Storico ad Alto Valore Monumentale di Ortigia, 2) parte delle stesse opere erano da realizzare su parti comuni eppure non vi era stato alcun assenso dei comproprietari (tra i quali la Società ricorrente), 3) alcune opere erano evitabili apportando mere modifiche a opere preesistenti, 4) talune opere addirittura rischiavano di danneggiare gli impianti afferenti alla proprietà esclusiva della ricorrente.

Si costituivano il Comune e la controinteressata, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità per difetto di giurisdizione e comunque per impugnativa di un atto privato, rispetto al quale al più il terzo avrebbe potuto sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti alla P.A. e in caso di inerzia esperire l'azione di cui all'art. 31 c.p.a..

 Relativamente all'eccezione di difetto di giurisdizione basata sul rilievo che la CILA sia semplicemente un negozio unilaterale di natura personale e privata, estraneo a qualsiasi esercizio di potestà pubblica, l'adito T.A.R. ha affermato la sua giurisdizione, considerando il giudizio de quo a tutela dell'interesse legittimo asseritamente leso dal non corretto esercizio del potere amministrativo di verifica della conformità dell'attività edilizia comunicata rispetto al parametro normativo.

La controversia, infatti, non riguarda un rapporto meramente privatistico bensì si appunta su un rapporto amministrativo che ha come fulcro il corretto esercizio del potere pubblicistico nelle attività di competenza.

Secondo l'adito T.A.R. il problema preliminare da affrontare non è quello relativo alla giurisdizione (che sussiste) bensì quello relativo all'ammissibilità della tutela del terzo a fronte di attività edilizia eseguita in virtù di CILA e della individuazione di detta tutela.

Ebbene a tale riguardo il Tribunale siciliano ritiene fondata l'eccezione sollevata dalla controinteressata, firmataria della CILA.

Come noto, la CILA si inquadra, analogamente alla SCIA rispetto alla quale è complementare, nel processo di liberalizzazione delle attività private; essa è prevista dall'art.6-bis del Testo Unico dell'Edilizia e costituisce un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la SCIA, avente carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati.

La CILA, quindi, certamente è un atto del privato privo di natura provvedimentale, anche tacita, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al T.A.R..

L'azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività svolta sulla base della C.I.L.A. non può essere, dunque, un'azione di annullamento, ma, analogamente a quanto previsto dall'art.19, comma 6-ter, della legge n.241 del 1990 e in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost., gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31 c.p.a. oppure l'azione di annullamento, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia determinata con un provvedimento espresso lesivo degli interessi dell'istante.

 Va specificato, a quest'ultimo riguardo, che il regime della edilizia libera di cui all'art. 6 del d.P.R. 380 del 2001 – e dell'edilizia libera certificata ex art.6-bis - diversamente da quello della Scia, non prevede una fase di controllo successivo sistematico (da esperirsi entro un termine perentorio) che – in caso di esito negativo - si chiude con un provvedimento di carattere inibitorio; la CILA, in sintesi, deve essere soltanto conosciuta dall'Amministrazione affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.

I semplici interventi che rientrano nella sfera di libertà definita dalla predetta norma non sono, infatti, soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: in relazione agli stessi, pertanto, l'Amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio (in caso di CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con CILA).

Diversa, invece, è l'ipotesi in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o la SCIA) o, comunque, in violazione della normativa in materia, posto che "In tali casi l'amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell'abuso".

Ciò posto, il terzo che si ritenga leso da un atto privato quale la CILA potrà sollecitare il Comune all'esercizio delle verifiche allo stesso spettanti e, in caso di inerzia, attivare il procedimento contro il silenzio.

L'Amministrazione, dal canto suo, a fronte di una denuncia-diffida da parte del terzo, ha l'obbligo di procedere alle verifiche che potrebbero giustificare anche un suo intervento repressivo e ciò diversamente da quanto accade in presenza di un ordinario potere di autotutela che si connota per la sussistenza di una discrezionalità, che attiene non il solo contenuto dell'atto ma anche l'an del procedere, il cui esercizio è incoercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento.

Secondo l'opinione dell'adito T.A.R., detta opzione interpretativa, in assenza allo stato di uno specifico regime in materia, coniuga in modo equilibrato le esigenze di liberalizzazione sottese alla CILA con quelle di tutela del terzo in ossequio ai principi di cui all'art. 24 Cost..

Per questi motivi, il T.A.R. Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato le spese.

Nome File: TAR-Catania-1497-2018
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