Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 7075 del 20/03/2017, hanno stabilito che, in tema di ingiunzione pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all´art. 20, comma 1, del Regolamento CE n. 1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dall´art. 650 c.p.c., si identifica in quelli desumibili da quest´ultimo, e, dunque, nel termine previsto dall´ordinamento italiano per l´opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l´esecuzione, ed in quello di cui al comma 3 di tale norma, che costituisce il termine finale, ove l´esecuzione sia iniziata.
Si allega Sentenza
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