Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8243/16, depositata il 26 aprile 2016.
Con tale sentenza, relativa ad un contenzioso posto in essere da un lavoratore per ottenere il riconoscimento di malattia (mobbing) di origine professionale con condanna dell´INAIL ad erogargli le prestazioni di cui all´art. 13 d.lgs. 38/2000, i Supremi Giudici hanno sottolineato l´importante principio in base al quale «la determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle di invalidità di cui al d.m. 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell´art. 13 del d.lgs. n. 38/2000; mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica».
E ancora, ricordano i Giudici, in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, l´INAIL nell´ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale, eroga l´indennizzo previsto e regolato dalle apposite disposizioni, in particolare, secondo l´art. 13, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 38 le menomazioni conseguenti alle lesioni dell´integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni".
Per tali ragioni, la S.C. ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato anche per le spese del giudizio di legittimità a diversa composizione della Corte d´appello di Torino.
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