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Indennità e rimborsi dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (CNF), chiunque può chiedere i dati

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La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n 990 del 10.02.2022 in commento, ha statuito che chiunque può chiedere ed ottenere l'ostensione dei dati relativi ai gettoni percepiti dai Consiglieri, alle indennità, al rimborso delle spese, alle cariche e agli incarichi ricoperti nelle Fondazioni o in altri Enti pubblici.

Anche gli Ordini professionali (distrettuali e nazionali) devono attenersi alle norme previste per i Comuni e per gli altri Enti pubblici, con la conseguenza che non sarà più possibile rifiutare l'ostensione delle informazioni richieste.

In breve i fatti di causa.

La richiesta di accesso agli atti era stata presentata al CNF da un'avvocata nell'ambito di un contenzioso formato da due procedimenti riguardanti l'annullamento dell'elezione di nove Consiglieri del CNF per violazione del limite del doppio mandato consecutivo.

L'istanza di accesso ai documenti, rigettata dal CNF, riguardava i compensi, di qualsiasi natura, percepiti dai predetti nove Consiglieri, connessi all'assunzione della carica di componente del CNF, gli importi di viaggio di servizio e le missioni pagati con i fondi del CNF o delle Fondazioni ad esso collegate, nonché i dati relativi all'assunzione di altre cariche all'interno del CNF o delle Fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal CNF.

Avverso il provvedimento di rigetto del CNF, l'avvocata ricorreva davanti al TAR del Lazio, deducendo la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, con riferimento agli articoli 5 e 14 in quanto i dati oggetto della istanza sarebbero soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente Consiglio Nazionale Forense. Il CNF avrebbe, pertanto, violato la legislazione in tema di trasparenza per un verso ritenendo a sé non applicabile la normativa sulla trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 e, per altro verso, negando l'accesso ad atti che avrebbe dovuto pubblicare.


Con sentenza 14.12.2020 n. 13446 il TAR del Lazio riteneva legittimo il diniego di ostensione opposto dal CNF sul rilievo che i principi di trasparenza di cui alla normativa vigente fossero stati correttamente applicati, nel quadro di un "ragionevole bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e la tutela della riservatezza (Corte cost. n. 20 del 2019), in quanto ai componenti del CNF possono essere corrisposti solamente i rimborsi spesa e i gettoni di presenza indicati nel Regolamento pubblicato sul sito web istituzionale, e che tali informazioni vengono riportate ogni anno sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo dell'anno di riferimento nella forma di dati aggregati.

Avverso la sentenza del TAR Lazio la ricorrente promuoveva appello.

 La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato nell'accogliere l'appello interposto, premetteva che a prescindere dagli obblighi di pubblicazione che fanno capo al CNF, nella fattispecie l'accesso civico era stato esercitato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013. Il comma 2 del citato art. 5 prevede che "chiunque", senza alcun onere motivazionale, abbia il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla Pubblica amministrazione, che siano, tuttavia, "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di "obbligo di pubblicazione" ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

Si tratta, dunque, secondo il Consiglio di Stato, di dati e documenti in relazione ai quali, pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Pubblica amministrazione, quest'ultima è comunque tenuta a fornirli al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti espressamente sanciti dall'art. 5 bis dello stesso decreto.

 L'art. 5 bis, d.lgs. n. 33 del 2013 individua, infatti, le eccezioni assolute (a titolo di es. segreto di stato) e quelle relative al diritto di accesso.

In merito alle eccezioni relative, l'ANAC aveva chiarito che il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi presi in considerazione dall'ordinamento.

L'Amministrazione doveva, pertanto, verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti poteva comunque determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore.
Il CNF sul punto non aveva opposto alcuna ragione di riservatezza, ex art. 5 bis, d.lgs. n. 33.

Legittimamente, quindi, l'appellante aveva esercitato il diritto di accesso civico ai sensi del comma 2 dell'art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013, facendosi carico di sostenere, ove necessario, il costo del diritto di copia dei documenti richiesti, con la conseguenza che tutti i documenti richiesti dovevano essere ostesi dal CNF, se esistenti, essendo noto che i documenti sono ostensibili solo se esistenti, non potendosi predicare l'esibizione di atti che non risultano formati, spettando al Consiglio Nazionale Forense
indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire.

Scarica il pdf della sentenza​

 

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