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Sinistri stradali e responsabilità "da prevedibilità". SC: "precedenza a destra non libera da responsabilità"

Il conducente di un veicolo che, forte del fatto di avere la precedenza, giunge ad un incrocio ad alta velocità, è responsabile dell´incidente stradale, anche se il conducente dell´altro veicolo non ha rispettato l´obbligo di precedenza.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con sentenza n. 7669/18 depositata il 16 febbraio.



Guidando ad una velocità di 94 km, in una zona con limite di 50 km, l´imputata travolgeva il veicolo della vittima che, svoltando a sinistra, non gli dava la precedenza.

Il conducente dell´altra vettura coinvolta perdeva così la vita, e la donna veniva condannata per il reato di cui all´art 589 comma 2 c.p., per violazione dell´art. 141 del Codice della strada secondo cui "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l´arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", e per violazione dell´art. 145 C.d.S. (l´obbligo dei conducenti che si approssimino ad un´intersezione di "usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).



L´imputata impugnava la sentenza in Cassazione eccependo che la strada da lei percorsa fosse una strada di collegamento, e non un centro abitato, con la conseguenza che causa dell´incidente non poteva affermarsi essere stata l´alta velocità dalla stessa tenuta, quanto piuttosto l´imprudente condotta della vittima che, impegnando la svolta a sinistra, violava il diritto di precedenza.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

La Suprema Corte, infatti, ha affermato che l´imputata avrebbe dovuto tenere una velocità adeguata ad un tratto di strada con delle intersezioni, non potendosi perciò attribuire all´imprudenza della vittima (di cui certamente non si negava l´infrazione del "dare precedenza"), "efficacia causale esclusiva" dell´evento morte.

"In tema di circolazione stradale, il principio dell´affidamento trova un temperamento nel principio secondo il quale l´utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità". (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 - dep. 11/02/2016; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017) tanto che l´obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017 - dep. 23/05/2017)".



Prevedibile, nel caso di specie, l´imprudente condotta della vittima, che svoltava senza dare la precedenza, e condotta causalmente connessa con l´impatto e con le sue conseguenze, l´aver tenuto, da parte dell´imputata, una velocità tale da aver perso il controllo del veicolo, e non aver adottato la massima prudenza per evitare l´incidente avvicinandosi all´intersezione.

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