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Incidente automobilistico contro un cane randagio: chi risarcisce?

Moscuzza

 

Dopo l´impatto contro un cane randagio, a seguito del quale l´autovettura riportava vistosi danni, il proprietario della stessa, presentava richiesta di risarcimento danni.
Condannati alla liquidazione del danno, il Comune e l´Azienda sanitaria.
Così ha stabilito la III sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 15167/17, depositata lo scorso 20 Giugno.
L´incidente, avvenuto nei pressi di Viterbo, ha dato modo al proprietario della vettura di ottenere quanto richiesto, avanzando richiesta al Tribunale di Viterbo, che, in prima battuta, condannava i convenuti a risarcire una somma ammontante ad euro 1.749,15.
In Appello, diversamente, veniva esclusa la responsabilità del Comune, a cui sono affidate la realizzazione e la gestione dei canili, mentre della cattura dei cani randagi, sono onerate le aziende sanitarie, e così precludendo il giudice, la rivendicazione avanzata dall´attore nei confronti del Comune.
L´Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo, soccombente in primo come in secondo grado, adiva la Cassazione, sede in cui nuovamente diverso, appariva il verdetto.
E infatti secondo il parere dei supremi giudici, "per la Regione Lazio il compito di cattura dei randagi e di custodia in apposite strutture, è attribuibile anche ai Comuni".
La responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente agli enti a cui è attribuito dalla legge (le leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo per l´incolumità della popolazione derivante dal randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (Cass. Sez. III, Sentenza n. 12495 del 18 Maggio2017).
La Cassazione ribadiva tale principio perché, attribuire ad uno o più enti pubblici, il compito della cattura e custodia degli animali vaganti o randagi, vuol dire attribuire a tali enti, la responsabilità per eventuali danni che detti animali possono arrecare alla popolazione.
Dato che la legge quadro statale n. 281/1991, non indica a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione della materia, è necessario procedere caso per caso, e così analizzare la normativa regionale.
A disconferma di ciò che affermava il giudice di primo grado, per il Lazio, il compito di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture è attribuito (anche) ai comuni.
Dal momento che, nel caso di specie, né il Comune, né l´Azienda sanitaria avevano assicurato la cattura e la custodia del cane co-protagonista dell´incidente stradale, per i danni causati al proprietario della vettura, sorgeva una responsabilità solidale dell´una e dell´altra struttura.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l?università degli Studi di Messina, nell´anno 2015
 
 
 
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