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Impugnazione civile: quando la domanda ex art. 96 c.p.c. perde il carattere accessorio?

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Inquadramento normativo: art. 96 c.p.c.

La domanda per lite temeraria. A norma dell'art. 96 c.p.c. "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza [...]".

La domanda per lite temeraria e la sua natura accessoria nell'impugnazione. La decisione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'azione costituiscono un accessorio della pronuncia, accertatoria e/o costitutiva e/o di condanna, che viene perseguita per il reale oggetto per cui si è reso necessario introdurre il giudizio (Cass.Civile Ord. Sez. 3 n.15102/2021). In buona sostanza, la domanda proposta ex art. 96 c.p.c., al fine di ottenere che venga sanzionato il comportamento illecito della parte che abbia dato luogo alla lite temeraria, costituisce una domanda accessoria. In punto l'orientamento recente della Cassazione ha stabilito che "la condanna al risarcimento per lite temeraria o il diniego della condanna stessa costituiscono una decisione accessoria, che dipende dall'esito del vero e proprio thema decidendum cui sono logicamente, prima ancora che giuridicamente, correlati [...]" (Cass.Civile Ord. Sez. 3 n.15102/2021). Da siffatto carattere accessorio, emerge che le questioni relative all'art. 96 c.p.c., in caso di impugnazione del provvedimento finale del giudizio, non incidono sulla determinazione della soccombenza nemmeno ai fini di temperarla o di qualificarla come parziale o reciproca.

E ciò in considerazione del fatto che "l'accessorietà colloca la domanda di condanna al risarcimento da lite temeraria all'esterno[...] della regiudicanda, venendone a costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non, quindi, compartecipando direttamente ad essa". Questo principio, tuttavia, incontra un limite. Infatti, occorre esaminare l'oggetto del provvedimento del giudizio del grado precedente che è devoluto a quello di impugnazione, ossia se la questione in termini di spese di lite [...] o la questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione. Se dette questioni sono devolute al giudice di impugnazione, allora esse vengono inglobate nel thema decidendum e perdono il carattere accessorio (Cass.Civile Ord. Sez. 3 n.15102/2021).

Soccombenza reciproca e questioni relative alla condanna per lite temeraria: Fino a quando le questioni inerenti alla lite temeraria non sono devolute al giudice dell'impugnazione, esse restano accessorie e come tali, in caso di rigetto sia della impugnazione che della domanda accessoria, dette questioni non hanno alcuna rilevanza sulla soccombenza. In punto, ad esempio, è stato affermato che;

  • "nel giudizio di cassazione, nel caso di rigetto sia del ricorso che della domanda, meramente accessoria, proposta ex art. 96 c.p.c. dal controricorrente, non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccombenza parziale o reciproca." (Cass. sez. L, 10 luglio 2020 n. 14813 richiamata da Cass. Civile Ord. Sez. 3 n.15102/2021);
  •  "il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c." (Civile Ord. Sez. 3 n.15102/2021; Cass. ord. 12/04/2017 n. 9532).

Lo scenario muta con l'introduzione della condanna o del diniego di condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione, e dunque nel devolutum in senso pieno. Detta devoluzione, svincolando dall'accessorietà le questioni riguardanti la lite temeraria, porta come conseguenza il fatto che se il relativo motivo sia accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengano disattesi, in tale caso non si potrà ignorare una situazione che configuri una parziale soccombenza. E ciò in considerazione del fatto che una decisione sulla lite temeraria, quale accoglimento di una censura devolutiva, genera soccombenza (parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte […]. Nessuna soccombenza in riferimento alla decisione sulla lite temeraria sussiste, invece, nel caso di diniego della condanna ex articolo 96, primo comma, c.p.c. pronunciato nello stesso grado in cui la condanna viene richiesta […] (Cass.Civile Ord. Sez. 3 n.15102/2021). 

 

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