I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.33052 del 28 luglio 2016, hanno avuto modo di ribadire che per potersi concedere la misura della custodia degli arresti domiciliari in sostituzione di quella più afflittiva della custodia in carcere, ai sensi della previsione di cui all´art. 275 comma 4 c.p.p., occorre che il soggetto sottoposto alla misura dimostri di trovarsi nell´assoluta impossibilità di poter accudire al proprio figlio minore.
Nel caso di specie il sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, aveva richiesto l´applicazione della misura degli arresti domiciliari, in quanto l´altro genitore si trovava impossibilitata ad accudire la figlia di pochi mesi perché impegnata nella propria attività lavorativa.
Avverso il provvedimento di diniego della richiesta degli arresti domiciliari emanato dal GIP, veniva promosso ricorso in Cassazione richiamando espressamente l´art. 275 comma 4 e la sua presunta violazione.
I Giudici della Corte di cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, come tra l´altro più volte ribadito dalla stessa Corte con precedenti pronunce, (Sez. 5, n. 38067 del 05/04/2006, Greco, Rv. 235757); (Cass. pen., Sez. 1, n. 36344 del 23/07/2015, C., in Ced Cass., n. 264540), la condizione di "assoluta impossibilità a dare assistenza alla prole" prevista dalla norma invocata, va interpretata nel senso che in concreto debba persistere un impedimento assoluto della madre a poter accudire al minore. Nel caso concreto la circostanza che la madre fosse impegnata, (tra l´altro con un contratto a part-time) a svolgere la propria attività lavorativa, non configura quella condizione di assolutezza richiesta dalla norma. Non si è in presenza di un grave ed assoluto impedimento della madre a poter prendersi cura della prole. (Sez. 5, n. 38067 del 05/04/2006, Greco, Rv. 235757); (Cass. pen., Sez. 1, n. 36344 del 23/07/2015, C., in Ced Cass., n. 264540);
Per tali ed altre ragioni veniva dichiarato inammissibile il ricorso
Sentenza allegata
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