Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 6764 del 2016 con la quale i Supremi Giudici hanno confermato quanto già stabilito dai Giudici di primo e secondo grado nel caso in esame.
In sostanza, di fronte al licenziamento di un caporeparto di una grossa catena commerciale per l´apprensione di alcune rondelle metalliche di valore modestissimo, il licenziamento irrogato dalla parte datoriale è stato ritenuto misura assolutamente sproporzionata rispetto al fatto contestato.
infatti, in capo allo stesso, che tra l´altro in passato non aveva mai subito alcun richiamo disciplinare, erano state mosse delle accuse del tutto eccessive, non ricorrendo a detta degli Ermellini alcuna prova in ordine all´elemento intenzionale che lo avrebbe spinto alla medesima apprensione.
Piuttosto, ad avviso dei Giudici di piazza Cavour, non sarebbe da escludere un automatismo nel gesto del capo reparto che, probabilmente distrattamente e senza alcuna specifica intenzionalità, aveva preso le rondelline dimenticando poi di riporle nello specifico scaffale.
I Supremi Giudici, dunque, tenuto conto del contesto di assoluta esclusione di pregressi precedenti disciplinari, hanno ritenuto non proporzionata la sanzione espulsiva.
E´ stato, dunque, respinto il ricorso del datore di lavoro in toto, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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