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Il valore della causa, la determinazione e il cumulo delle domande

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Inquadramento normativo: Art. 10 c.p.c.

La determinazione del valore della causa e il principio del cumulo delle domande: Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina tenendo conto della domanda proposta. «Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale». Questo principio di cumulo delle domande opera solo quando le varie domande sono proposte nel medesimo processo contro la stessa persona, non potendo operare quando differenti risultino i vari atti introduttivi, anche ove riuniti perché in tale caso ogni procedimento conserva la propria individualità nonostante l'operata riunione e la competenza per valore va valutata in relazione al valore di ciascuna domanda (Cass. 4960/2003, richiamata da Tribunale Napoli, sentenza 5 dicembre 2019). Se sono proposte congiuntamente una domanda di valore determinato, inferiore al limite della competenza del giudice adito e un'altra domanda senza precisazione della somma richiesta, la causa viene trasferita dinanzi al giudice superiore. E ciò salvo che «l'attore dichiari, in modo non equivoco, di volere contenere il valore della seconda domanda entro il predetto limite, e cioè in misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato dall'altra domanda» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 917/1999, Cass., nn. 7772/2000, 8480/2002, 19240/2004, 24033/2009, 24030/2009, 24031/2009, 11287/2015, 16424/2018, richiamate da Cass. civ., n. 16635/2019). 

 Il principio del cumulo delle domande e la competenza per territorio: Il principio del cumulo delle domande opera non solo con riferimento alla competenza per valore, ma anche con riguardo a quella per territorio. Infatti, il collegamento tra il giudice e la controversia viene determinato sempre in forza della domanda, con l'ovvia conseguenza che sulla determinazione del giudice competente non possono influire le difese svolte da controparte dirette a negare l'esistenza dell'obbligazione. E ciò in considerazione del fatto che «l'unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza è l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge» (Cass., n. 10226/2001, richiamata da Tribunale Roma sentenza 10 settembre 2019).

Deroga alla competenza di valore: L'art. 104 c.p.c. prevede che «domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) e appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva. Tale previsione costituisce una deroga alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita» (Cass. nn. 25269/2010; 19958/2005, richiamate da Corte d'Appello Milano, sentenza 23 luglio 2019).

Determinazione valore causa ai fini liquidazione onorari avvocati: Nell'ipotesi di liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, ove sia intervenuta la transazione della causa introdotta con domanda di valore determinato, il valore della causa, ai fini di detta liquidazione, viene determinato in base alla domanda iniziale, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass., nn. 1666/2017, 3496/1975, richiamate da Cass. civ., n. 20547/2019). Sempre con riguardo alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, non si cumulano, ai fini della determinazione del valore della causa, le domande proposte, in via gradata tra loro (Cass. civ., n. 22711/2018).

Valore della causa e sfratto per morosità: Nelle cause per sfratto per morosità «il valore della causa deve essere determinato avuto riguardo al valore di quella parte del rapporto dedotto in lite che è controverso fra le parti, ossia al valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione» (Cass. civ., n. 19606/2019).

Valore della causa e controversie aventi ad oggetto riparto spese condominiali: Nel caso di cause introdotte al fine di contestare il riparto di una spesa approvata dall'assemblea condominiale, per determinarne il relativo valore si fa riferimento all'importo contestato relativamente alla singola obbligazione. In buona sostanza non si tiene conto dell'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea (Cass. nn. 6363/2010, 16898/13, 18283/15, richiamate da Cass. civ., n. 21227/2018).

Valore della causa e richiesta di un ammontare attribuito dal giudice: Ove l'attore indichi con precisione l'ammontare del suo credito e chieda al giudice, in alternativa, "quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa", introduce nell'atto una clausola di stile, inidonea a influire sulla determinazione della competenza per valore che resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile (Cass., n. 16318/2011, richiamata da Tribunale Busto Arsizio, sentenza 12 marzo 2019).

Valore della causa e sentenza pronunciata secondo equità: «Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità [...], occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c.» (Cass. civ. n. 3290/2018, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 4 gennaio 2019). 

 

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