Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14752 depositata dalla Terza Sezione Civile in data 11 aprile 2016.
In particolare, la Sezione ha stabilito il principio alla stregua del quale quando, nel corso di un procedimento per dichiarazione infedele, si provvede ad emettere un sequestro preventivo di beni, è obbligatorio indicare a quale annualità si riferisce la somma evasa.
In mancanza di tale indicazione il provvedimento di sequestro va annullato per carenza di motivazione e violazione di legge. Infatti, se non viene indicata l´annualità come farà il giudice a verificare il superamento della soglia di punibilità, che come è ben noto rappresenta un elemento costitutivo del reato di dichiarazione infedele.
Sentenza allegata
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