Importante sentenza emessa dai giudici dell
a Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 14320 del 28 marzo 2018 in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall´indagato senza l´assistenza del difensore.
I Fatti
Con la citata pronuncia i giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso proposto dall´imputato che aveva subito una condanna per il reato di ricettazione da parte del giudice di primo grado e confermata dalla Corte di Appello.
Il ricorrente col ricorso proposto deduceva: a) il vizio di legge e di motivazione in quanto le dichiarazioni rese dal coimputato Xxxxxx nell´immediatezza dell´accertamento del fatto, sarebbero inutilizzabili poichè prestate senza le garanzie di legge in violazione dell´art. 63 c.p.p.; b) il ricorrente inoltre denunciava che alla base della condanna sarebbero state poste dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio prive di riscontro con violazione dell´art. 111 Cost., dell´art. 6 della Convenzione Edu e della regola di valutazione prevista dall´art. 192 c.p.p.
Ragioni della decisione
I giudici di legittimità hanno dichiarato infondato il ricorso .
Gli stessi hanno ritenuto che l´art. 350 c.p.p., comma 7, consenta alla polizia giudiziaria di ricevere le dichiarazioni spontanee rese dall´indagato, anche in assenza di difensore e senza la somministrazione degli avvisi previsti dall´art. 64 c.p.p..
I giudici della Seconda Sezione hanno chiarito però che dette dichiarazioni possono essere utilizzate solo nella fase procedimentale per consentire alla polizia giudiziaria di proseguire utilmente le indagini, quando cioè ci si trova nella fase dell´attività c.d. d´iniziativa della PG ed il procedimento non è stato ancora preso in carico dal PM.
Per completezza gli stessi giudici hanno inoltre chiarito che solo le dichiarazioni spontanee possono comunque essere utilizzate dalla PG per proseguire l´ulteriore svolgimento delle indagini ma non quelle c.d. sollecitate. "Tali dichiarazioni non sono dunque utilizzabili neanche nella fase procedimentale e, segnatamente, nella cognizione cautelare. Il collegio ribadisce, sul punto, che le dichiarazioni "sollecitate", rese dall´indagato nell´immediatezza dei fatti ed in assenza di garanzie, a differenza di quelle "spontanee", non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a favore del dichiarante (Cass. sez. 2 n. 3930 del 12/01/2017, Rv. 269206; Cass. sez. un. n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Rv. 241884)".
I giudici della Seconda Sezione con tale decisione hanno inoltre dichiarato di non condividere quell´orientamento della giurisprudenza secondo cui qualunque "dichiarazione" sia essa spontanea, che sollecitata assunta senza le garanzie previste dall´art. 64 c.p.p., debba considerarsi radicalmente inutilizzabile in quanto la regola prevista dall´art. 63 c.p.p., comma 2, ha una portata generale estensibile anche alle dichiarazioni raccolte d´iniziativa dalla polizia giudiziaria (Cass. sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Rv. 264119; Cass. sez. 3 n. 36596 del 07/06/2012, Rv. 253574).
Per tali motivazioni e anche in considerazione che secondo i giudici della seconda sezione, una siffatta interpretazione non sia affatto in contrasto con la nuova direttiva 2012/13/UE in materia di diritti di informazione dell´indagato, attuata con il D.Lgs. n. 101 del 2014 che non ha modificato l´art. 350 c.p.p.., hanno rigettato il ricorso.
Si allega sentenza
avv. Giovanni Di Martino