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Il recupero stragiudiziale e giudiziale di un credito: piccola guida per i non tecnici del diritto

Con questo scritto parliamo ai frequentatori di questo portale che non siano avvocati o, comunque, professionisti del diritto ma cittadini esercenti altri mestieri e professioni. I concetti che spiegheremo sono Infatti assolutamente elementari ma possono aiutare questi ultimi ad una più efficacia comprensione delle modalità attraverso le quali conseguire la soddisfazione di un proprio credito, professionale e non.
 
Il recupero dei crediti è, da sempre, una questione molto complessa e delicata non solo per le aziende, ma anche per i liberi professionisti. La crisi economica e la scarsità di denaro in circolazione sul mercato hanno infatti aumentato il numero dei clienti insolventi.
 
Per capire come funziona il recupero crediti, occorre innanzitutto ricordare che esso può avvenire in via stragiudiziale o attraverso procedure giudiziali.
 
Quando si parla di recupero stragiudiziale si intende un complesso di attività che può sostanziarsi in solleciti scritti, telefonici e visite domiciliari da parte di funzionari autorizzati. Lo scopo di questa attività è quello di invitare il debitore ad un pagamento spontaneo del debito.
Il recupero crediti giudiziale, invece, avviene rivolgendosi all´Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la condanna del debitore al pagamento.
 
Il recupero crediti stragiudiziale, laddove possibile, ha sicuramente i suoi vantaggi: innanzitutto permette di gestire notevoli flussi di pratiche; la lavorazione è più rapida perchè si svolge attraverso solleciti scritti o telefonici ed, inoltre, permette di limitare notevolmente i costi.
Tuttavia non sempre è possibile riuscire ad aprire una trattativa con il debitore, pertanto, in questi casi si può procedere al recupero del credito attraverso le forme giudiziali.
 
Il primo passo da compiere è quello di costituire in mora il debitore, ovvero di intimargli per iscritto, con raccomandata corredata da ricevuta di ritorno, il pagamento di quanto dovuto entro un termine massimo. Solo una volta decorso inutilmente tale termine, che nella prassi oscilla tra i 7 e i 15 giorni, sarà possibile rivolgersi all´Autorità Giudiziaria competente mediante un ricorso per decreto ingiuntivo se non si è in possesso di un titolo esecutivo (come un assegno o una cambiale).
Se il decreto ingiuntivo viene emesso, il creditore è tenuto a notificarlo al debitore nel termine di 60 giorni dall´emissione, pena la sua perdita di efficacia.
Nel caso in cui il debitore non proponga opposizione al decreto ingiuntivo né provveda a sanare il suo debito, il creditore, decorsi 40 giorni dalla notifica, può redigere il precetto.
 
Tale atto ha per oggetto l´intimazione ad adempiere l´obbligo risultante dal decreto ingiuntivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l´avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forzata.
Pertanto, decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, non resta che procedere con l´esecuzione forzata nei confronti del debitore attraverso il pignoramento che potrà essere, a seconda dei casi e del credito da recuperare, mobiliare, immobiliare o presso terzi.
Avv. Rosaria Panariello

 

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