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Cooperativa: se esclusione viene meno, socio ha diritto a ricostituzione rapporto

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 9916/2016 depositata il 13 maggio 2016.
Ha specificato la Suprema Corte che, sussistendo una consequenzialità tra il rapporto associativo ed il rapporto di lavoro, nel caso di comportamenti lesivi di entrambi tali rapporti da parte del socio-lavoratore, non si rende necessario procedere a distinti atti di risoluzione dei citati rapporti, e, qualora il provvedimento di esclusione sociale dovesse venir meno, il socio ha quindi diritto alla loro ricostituzione proprio in virtù della complementarietà dei due rapporti dallo stesso intrattenuti con l´ente datoriale.
I Giudici Supremi hanno, infatti, disconosciuto la premessa della ditta datrice, ricorrente nel giudizio, in ordine alla ritenuta autonomia tra l´impugnativa dell´atto di esclusione del socio e l´impugnativa del licenziamento contestualmente intimato.
In tal senso i Giudici del Palazzaccio hanno ricordato che "il legislatore ha, in particolare, previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l´esclusione del socio e l´estinzione dei rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l´applicabilità delle garanzie procedurali connesse all´irrogazione di quest´ultimo".
Un simile rapporto "implica, tra l´altro, che, rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro.
Pertanto ed in conclusione, in linea con la descritta opzione ermeneutica, la Corte territoriale aveva ritenuto travolto, a seguito della dichiarazione di illegittimità in sede arbitrale del provvedimento, l´effetto automatico del provvedimento medesimo sul rapporto di lavoro, talché, ha notato la Sezione di legittimità, le censure in disamina risultano infondate nel caso sub judice, che vedeva una donna, socia e lavoratrice di una cooperativa sociale, agire contro la predetta cooperativa per lamentare l´illegittimità della sua esclusione e la contestuale cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro.
Queste considerazioni hanno quindi condotto i Giudici Supremi a ritenere illegittimo l´irrogato licenziamento palesandosi lo stesso come l´effetto automatico della cessazione del rapporto sociale che legava la donna alla cooperativa, per cui la tesi sostenuta dalla cooperativa vertente sulla indipendenza del licenziamento rispetto alla cessazione del rapporto sociale, anche se avvenuto contestualmente al secondo, non ha trovato accoglimento da parte degli Ermellini che, piuttosto, si sono trovati ad affermare, come su detto, che il rapporto associativo si sostanzia come preminente rispetto al rapporto di lavoro.
Sentenza allegata
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