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Il praticante abilitato può sostituire un avvocato in udienza? Ecco la decisione del CNF

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Il Consiglio Nazionale Forense, con parere numero 79/2018, depositato nel mese di dicembre dello stesso anno, ha fornito importanti chiarimenti rispetto ad una questione che, soprattutto per rilevanti risvolti pratici, è stata da sempre al centro dell'attenzione degli avvocati e dei praticanti, quella cioè dei poteri e dei limiti delle sostituzioni, nell'attività processuale, degli avvocati proprio da parte dei praticanti. Il quesito è stato posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese in questi esatti termini: se possa il praticante avvocato abilitato ai sensi della Legge professionale n. 247/2012, una volta compiuto il periodo di tirocinio di 18 mesi ed ottenuto il relativo certificato di compiuto tirocinio ex art. 45 L.P. sostituire in udienza, nei limiti di cui all'art. 41 comma 12 L.P. e avanti alle A.G. ivi indicate, qualunque avvocato che si assuma, tramite apposito atto di delega, la responsabilità dell'espletanda attività processuale o, in caso diverso, quali siano i limiti dell'esercizio dell'abilitazione sostitutiva?

 La Commissione ha osservato che il perimetro operativo della cosiddetta abilitazione sostitutiva, nonché la durata massima di quest'ultima sono precisamente indicati dall'art. 41, comma 12, legge n. 247/2012. Ne consegue che, attesa la previsione normativa di tre distinte scadenze temporali riguardanti il tirocinio, i suoi tempi ed i relativi effetti, ovverosia:
a) Mesi sei dall'iscrizione nel Registro dei praticanti (art. 45, comma 12, legge 247/2012) per la richiesta di abilitazione;
b) Mesi 18 dall'iscrizione succitata per il compimento del periodo di tirocinio (art. 41, comma 5, legge 247/2012), con conseguente diritto al rilascio del relativo certificato (art. 45, comma 1, legge n. 247/2012);
c) Anni 5 quale durata massima dell'abilitazione sostitutiva,
l'abilitazione al patrocinio sostitutivo consente al praticante l'esercizio dell'attività professionale per cinque anni, decorrenti dall'iscrizione nell'apposito Registro Abilitati e nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti dettati dall'art. 41, comma 12, legge n. 247/2012, a prescindere dal fatto che al praticante sia stato, nel mentre, rilasciato il certificato di compiuta pratica. Si ritiene infine utile richiamare al riguardo, in tema di termini relativi ai periodi di tirocinio ed abilitazione sostitutiva, il precedente parere n. 66 del 20 settembre 2017.

 

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