Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il palpeggiamento repentino durante un volo in aereo sufficiente configurarsi il reato di violenza sessuale

I giudici della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 36628, del 24 luglio 2017 hanno stabilito che per la consumazione del reato del reato di violenza sessuale p.e p. dall´art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., u.c., e art. 609 septies c.p., comma, non è necessario che la condotta si estrinsechi con violenza né che l´agente consegua una soddisfazione di carattere erotico.

Nel caso concreto era accaduto che l´imputato era stato chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale, in quanto secondo quanto sostenuto dall´accusa, lo stesso mentre si trovava a bordo di un aereo di linea, nell´intento di leggere il giornale con le dita della mano destra sfiorava intenzionalmente il seno di una signora sua vicina di posto, seduta alla sua sinistra.
Per tale condotta veniva condannato in primo grado e anche, seppure con una pena diminuita, in giudizio di appello.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello veniva proposto ricorso dalla difesa dell´imputato che deduceva due ordine di motivazioni: una relativa alla giurisdizione del giudice italiano, in quanto si faceva evidenziare che il giudice a decidere doveva essere quello spagnolo dai cui l´aero era decollato e al cui paese apparteneva la compagnia dell´aereo, su cui non ci soffermeremo e l´altra in ordine al merito dei fatti contestati.
Con riferimento a questo secondo profilo, la difesa del ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla credibilità attribuita al racconto della persona offesa, nonostante la stessa si sia contraddetta durante l´esame dibattimentale, avuto ad esempio riguardo alla mano con la quale sarebbe stata palpeggiata e al ritardo con cui la stessa ha reagito lamentandosi con le hostess.
I giudici della Terza Sezione Penale hanno respinto tutte le motivazioni dedotte con il ricorso in quanto infondate. Gli stessi infatti hanno ribadito che nel caso concreto la motivazione che sorregge la sentenza impugnata è priva di ogni lacuna sotto il profilo logico e che, alla luce del consolidato insegnamento della Corte medesima, anche la qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito sia corretta. I Giudici della Terza Sezione rilevano: " va altresì ricordato che l´elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell´azione criminosa, tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell´impossibilità di difendersi (Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932). E´ stato infatti ulteriormente precisato che l´elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all´insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv. 260985).
Ed ancora così continuano: " In ogni caso, poi, integra la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758)."
Per tali motivazioni il ricorso veniva rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
Documenti allegati
Dimensione: 41,75 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cosenza, la protesta veste Toga: stamane alle 11 F...
Scuola & Giustizia, si consolida giurisprudenza: r...

Cerca nel sito