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Il Gip non può archiviare d´ufficio il procedimento per la tenuità del fatto senza la preventiva richiesta del PM.

I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 45630 del 4 ottobre 2017, hanno stabilito che il GIP non può disporre d´ufficio l´archiviazione di un procedimento per la particolare tenuità della fatto ex art. 131 bis c.p. in mancanza di una esplicita richiesta del PM. Ciò viene stabilito a garanzia delle altre parti e della persona offesa alla quale in ossequio del disposto dell´art. 411 cpp comma 1 bis, va comunicata tale richiesta nel rispetto del principio del contraddittorio.
Era accaduto che in un procedimento instauratosi a carico di un soggetto chiamato a rispondere per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il Gip, all´udienza camerale fissata a seguito di opposizione delle persone offese avverso la richiesta di archiviazione proposta dal PM, disponeva l´archiviazione per la particolare tenuità del fatto senza che tale richiesta fosse stata avanzata dal PM.
Avverso tale provvedimento di archiviazione le parti offese proponevano ricorso in Cassazione deducendo la violazione del diritto al contraddittorio in quanto la causa di non punibilità prevista dall´art. 131 bis c.p., non sarebbe stata invocata dal pubblico ministero per motivare la richiesta di archiviazione e su tale tema non si era sviluppato il contraddittorio.
I giudici della Seconda Sezione hanno ritenuto il ricorso fondato in quanto il provvedimento di archiviazione del Gip deve considerarsi è nullo. Secondo i giudi di legittimità infatti tale provvedimento " non rispetta la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 c.p.p., in cui si richiede che lo stesso sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti (sia dell´indagato sia della persona offesa, anche se quest´ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta), in modo che, all´udienza in camera di consiglio, il contraddittorio fra le parti si svolga proprio su tale questione (Cass. sez. 5 n. 36857 del 07/07/2016,Rv. 268323)."
Per tale motivazione la Seconda Sezione della Corte ha annullato il provvedimento del Gip senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per l´ulteriore corso.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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