Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il costo della polizza fideiussoria va rimborsato al contribuente se la pretesa impositiva è infondata?

justice-law-and-legal-concept-judge-gavel-and-la-2021-08-26-16-57-05-utc

Riferimenti normativi: Art.8 L.n.212/2000 – Art. 36 e 38 bis D.P.R.n.633/1972

Focus: A fronte di una pretesa impositiva infondata il contribuente ha diritto alla restituzione del costo della polizza fideiussoria che è stata versata per ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA infrannuale? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di 2°grado dell'Emilia Romagna con la sentenza n.813 del 21/08/2023.

Il caso: Una società cooperativa aveva sostenuto i costi per la stipula delle garanzie fideiussiorie prestate per conseguire il rimborso immediato del credito IVA per il periodo di imposta dal 2004 al 2014. Nel 2015 la società aveva presentato tre istanze consecutive all'Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso di detti costi, ma l'Agenzia delle Entrate le aveva rigettate richiamando il disposto dell'art.8, comma 4, della L.n.212/2000 (Statuto del contribuente) secondo cui << Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata>>. Il rimborso richiesto, in pratica, non era stato riconosciuto perché le garanzie non erano connesse ad una potenziale attività di accertamento dell'Ufficio. 

La società, conseguentemente, aveva impugnato il provvedimento di diniego con ricorso in Commissione tributaria provinciale evidenziando che l'art. 8, comma 4, L.n.212/2000 non escludeva il rimborso dei costi delle garanzie triennali (ovvero quelle relative al rimborso immediato del credito Iva), ed, a sostegno della propria richiesta, richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n.16409 del 5/08/2015. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso eccependo che le istanze di rimborso erano state presentate oltre i termini di decadenza, ex art.21 del D.Lgs.n.546/1992, e che non riteneva applicabile l'art.8,comma 4, L.n.212/2000 ai rimborsi delle eccedenze Iva richieste in via accelerata, ai sensi degli artt. 36 e 38 bis del D.P.R.n.633/1972, sui quali l'Amministrazione Finanziaria esercitava un controllo solo cartolare di liquidazione del rimborso. A sostegno delle proprie tesi richiamava l'orientamento della Commissione tributaria regionale Lombardia. La Commissione tributaria provinciale respingeva l'eccezione di decadenza formulata dall'Ufficio, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., termine non ancora spirato. Nel merito, però, rigettava il ricorso della società recependo l'orientamento della Commissione tributaria regionale Lombardia secondo la quale il citato art. 8 si applica ai casi di garanzia "sine die". Affermava, quindi, che la società ricorrente non aveva alcun obbligo di richiedere il rimborso accelerato del credito d'imposta che poteva essere riportato in diminuzione nella dichiarazione dell'anno successivo, senza necessità da parte della società di accollarsi l'onere accessorio della fideiussione, prestata solo per ottenere l'immediata disponibilità delle somme risultate a credito. La società impugnava la decisione con appello ribadendo le proprie tesi e affermando che la Suprema Corte, con la sentenza n.16409 del 2015, aveva stabilito un principio generale di rimborso dei costi di tutte le fideiussioni, ai sensi dell'art. 8 cit., e che la legge n.167/2017 aveva stabilito che i costi fideiussori dovevano essere rimborsati anche in ipotesi di rimborso iva accelerato. L'Ufficio, costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale da esso proposto in relazione all'eccezione di decadenza "biennale", formulata ai sensi dell'art. 21 della legge sul contenzioso tributario, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale.

La Corte di giustizia tributaria ha ritenuto fondato l'appello principale della società. Ha ripreso, in tal senso, l'orientamento recentemente consolidato della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso del costo della fideiussione prestata per ottenere il rimborso di una eccedenza IVA infrannuale. A tale orientamento la Suprema Corte è pervenuta tenendo conto del fatto che, in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti dall'Amministrazione previa prestazione di garanzia, normalmente fideiussoria, ai sensi degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R.n.633/1972. Ha richiamato, inoltre, l'art. 8, comma 4, L.n.212/2000 secondo cui <<l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi>>. In particolare, come segnalato in varie decisioni (Cassazione civile sez. trib., 17/07/2023, n. 20544; Cassazione civile sez. trib., 13/07/2023 n. 20024) con l'espressione "ha dovuto richiedere" contenuta nella norma non si fa riferimento ad un ipotetico obbligo normativo ma alla necessità della richiesta della garanzia da parte del contribuente in rapporto allo scopo perseguito di ottenere, nella fattispecie, il rimborso del credito Iva vantato nei confronti dell'Erario. Poiché, come precisato dalla Suprema Corte, la norma "impone all'Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle fideiussioni richieste dal contribuente …." , il diritto al rimborso del costo della garanzia fideiussoria ha una portata generale ed è finalizzato a preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute. Alla luce di quanto esposto, la Corte di giustizia tributaria di II grado ha accolto l'appello condannando l'Amministrazione Finanziaria a rimborsare alla ricorrente il costo delle fideiussioni che la società ha dovuto sostenere per ottenere il rimborso - annuale e infrannuale - delle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2004-2014, oltre interessi. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Patrocinio gratuito ed evasore fiscale.
Consiglio di Stato: l’inottemperanza all’ordine di...

Cerca nel sito