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Il contribuente ha diritto al credito d’imposta anche se in presenza di dichiarazione omessa?

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Riferimenti normativi: Art.5 D.L.193/2016 - Art.2, c. 8,D.P.R.n.322/1998

Focus: L'effettiva esistenza di un credito non dichiarato, recuperato a tassazione dall'Amministrazione finanziaria, può sempre essere dimostrata dal contribuente con idonea documentazione, sia perché il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione dei redditi, sia perché egli può sempre opporsi in sede contenziosa ad una maggior pretesa tributaria del Fisco. In tal senso si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n.4017/11 del 21/06/2024.

Il caso: Con appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania un contribuente ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia di primo grado che aveva rigettato il suo ricorso. La vicenda è scaturita dal fatto che il contribuente, con la dichiarazione relativa all'anno 2017, aveva dichiarato un credito di euro 60.404,00. Tale credito derivante dal riparto negli anni di crediti di imposta maturati dal 2013, riportati nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, non formava oggetto di compensazione nell'anno 2017, essendo stato compensato solo con la dichiarazione integrativa presentata nell'anno 2019. 

L'Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato, ha riconosciuto soltanto un credito di imposta di euro 31.650,00. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pertanto, ha notificato una cartella di pagamento per il recupero dei crediti d'imposta non spettanti. Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado contestando l'illegittimità della predetta cartella di pagamento perché l'Amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto del riporto del credito d'imposta a catena derivante dalle precedenti dichiarazioni fiscali. I giudici di prime cure avevano rigettato il ricorso ritenendo che, trattandosi di un credito maturato nell'anno 2013, non poteva applicarsi la disposizione dell'art.5 del D.L.n.193/2016, secondo cui le integrazioni fiscali a favore del contribuente sono consentite con il termine lungo solo per le dichiarazioni presentate dopo il 22.10.2016. Ciò in quanto, ai sensi dell'art.2, comma 8, del D.P.R.n.322/1998, le dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, attraverso la presentazione di una successiva dichiarazione da presentare, comunque, entro i termini di cui all'art.43 del D.P.R.n.600/1973. 

Il contribuente, pertanto, ha proposto appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado con il quale ha eccepito la nullità della sentenza sostenendo, tra i vari motivi, il principio per cui il diritto al credito è dimostrabile anche in sede contenziosa, così come affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze a SS.UU. n. 17757/2016, n. 17758/2016 e n. 13378/2016. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello aderendo alla tesi della Corte di Cassazione secondo cui "nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi dell'art.36-bis del D.P.R.n.600/73 e dell'art.54-bis del D.P.R.n.633/1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, e, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, dall'altro, in sede contenziosa ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cass. Sez. V Ordinanza 13902 del 2023; Cass.31 marzo 20222 n.10290)". 

 

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