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Inquadramento normativo: Artt. 1556 – 1558 c.c.; Art. 1183 c.c.; Art. 646 c.p.
Contratto estimatorio: Il contratto estimatorio è il contratto con cui una parte consegna all'altra cose mobili con l'obbligo di quest'ultima di pagare il prezzo, salvo che le restituisca nel termine stabilito.
Casistica: Il contratto estimatorio è noto, nella pratica commerciale anche con la denominazione di "pagamento a merce rivenduta", "conto deposito" o "in sospeso". Si tratta, in buona sostanza, come detto, di un contratto, mediante il quale una parte (tradens) affida all'altra (accipiens) una o più cose mobili. In tali casi, quest'ultima può venderle a terzi e corrisponderne il prezzo, salva la facoltà di restituirle entro un certo termine ove non sia riuscita ad alienarle. Tale contratto è considerato un negozio tipico produttivo di specifici effetti e dotato di un'autonoma causa, rinvenibile nel fatto che la disponibilità della merce non comporta l'acquisto della proprietà di essa da parte della ricevente, dal momento che quest'ultima può disporre delle cose mobili alla stessa consegnata in proprio nome e nel proprio interesse, con l'obbligo di pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine richiesto (Tribunale Ferrara, sentenza del 24 novembre 2017).
Focus: Non si ha contratto estimatorio, se la fornitura di cose mobili:
In tali casi, infatti, la ricevente non assume sin dall'inizio l'obbligo di pagare il prezzo con la facoltà di restituire la merce in un termine stabilito: la vendita, in queste ipotesi, è prevista come contratto eventuale e futuro da concludersi a seguito di un comportamento successivo di entrambe le parti, ovverosia la richiesta di restituzione seguita da mancata restituzione (Corte d'Appello Torino, n. 1491/2012, Corte d'Appello Milano, sentenza del 7 febbraio 2017).
Finalità del contratto estimatorio: L'operazione economica alla base del contratto estimatorio trova giustificazione, da una parte, nell'interesse del proprietario di avvalersi dell'organizzazione di altri imprenditori per far conoscere i propri prodotti; dall'altra, nell'interesse dell'accipiens di avere a disposizione beni in vista della rivendita, con la sicurezza di poter restituire entro il termine stabilito, l'invenduto, andando così esente dal pagamento del prezzo (Cass. civ., n. 1196/2013, n. 25606/2015).
Natura contratto estimatorio: Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l'accordo delle parti non è sufficiente per formare il vincolo negoziale. Quest'ultimo viene ad esistenza solo nel momento della consegna delle cose da una parte all'altra (Cass. civ.,n. 25606/2015).
Termine per la restituzione: Affinché un contratto sia qualificabile come estimatorio non è necessario che le parti stabiliscano un determinato termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È necessario, invece, che esse si siano accordate sulla facoltà della ricevente di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo (Cass. civ.,n. 25606/2015).
Qualora il temine di restituzione è necessario per l'esecuzione del contratto, se non è stato individuato e non è neppure stabilito dagli usi, allora verrà determinato in base a quanto stabilito dall'art. 1183 c.c., secondo cui "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente" e, nel caso di controversia in punto, le parti possono ricorrere al giudice (Cass. civ., n. 9/1974 ,Cass. civ.,n. 25606/2015).
Focus: Ove manchino l'indicazione del termine e le modalità particolari di determinazione del prezzo, tale omissione non esclude automaticamente l'esistenza del contratto estimatorio. E ciò in considerazione del fatto che, in tali ipotesi, occorrerà solo una maggiore attenzione nella valutazione di tutti gli elementi sintomatici che possano ricostruire l'originaria volontà delle parti, quali le qualità professionali di queste ultime e la natura dei beni (Cass. civ.,n. 25606/2015).
Forma contratto estimatorio e casistica: Per la stipulazione del contratto estimatorio non è richiesta la forma scritta. Proprio per questo motivo, la giurisprudenza, ai fini della qualificazione giuridica di questo tipo di contratto, ha stabilito che la clausola "al venduto" che compaia nell'ambito della corrispondenza che le parti si siano scambiate, ove non contraddetta da altri elementi di prova, costituisce elemento utile a qualificare il rapporto come contratto estimatorio (Cass. civ., n. 2235/1979, n. 11504/1991, n. 25606/2015).
Mancato pagamento del prezzo e mancata restituzione delle cose mobili consegnate: Nel caso in cui sia stipulato un contratto estimatorio, ove la parte ricevente non restituisce le cose mobili che le sono state consegnate dalla controparte, dopo il termine stabilito e risulta inadempiente con riferimento al pagamento del prezzo, assume una condotta illecita riconducibile al reato di appropriazione indebita (Cass. pen., n. 49182/2015).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.