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Il contratto di conto corrente e il fenomeno dell'home banking

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Inquadramento normativo: Artt. 1826, 1829, 1832 e 1852 e ss. c.c.; Testo Unico Bancario "Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Contratti bancari: I contratti bancari sono quei tipi di contratti che le banche stipulano con i terzi al fine di procurarsi il denaro, impiegarlo o fornire servizi accessori.

Il contratto di conto corrente: In particolare il conto corrente è il contratto mediante il quale le parti stabiliscono di far confluire in un medesimo conto accrediti e addebiti e il correntista ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento delle sonne risultanti a suo credito.

Estratto conto: La banca deve inviare al cliente l'estratto conto con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile a scelta del cliente. Quest'ultimo ha 60 giorni dalla ricezione dell'estratto conto per contestarlo; in mancanza di contestazione scritta l'estratto conto si intende approvato.

Estratto conto e prova dell'esistenza del conto corrente: L'estratto conto non costituisce la prova dell'esistenza del contratto di conto corrente, il cui onere incombe sulla banca,in quanto esso costituisce un semplice documento contabile proveniente dalla stessa banca che riassume sinteticamente e unilateralmente l'andamento del rapporto. Tuttavia secondo un recente orientamento della giurisprudenza di merito «l'estratto di conto corrente bancario, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel giudizio a cognizione ordinaria» (Corte d'Appello Milano Sez. lavoro Sent., 04/12/2018 che richiama le sentenze Cass., n. 21092/2016 e Cass., n. 14234/2003; in tal senso cfr. anche Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 14/05/2018).

Recesso dal conto corrente: Nel caso in cui per la durata del contratto di conto corrente non sia stato pattuito un termine, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Home banking: L'home banking è l'insieme dei servizi bancari che un istituto di credito mette a disposizione dei propri clienti attraverso il sito dell'istituto stesso. In buona sostanza, i clienti direttamente dal loro computer o dal loro dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.) possono svolgere tutte quelle operazioni bancarie, senza  recarsi fisicamente presso lo sportello.

Vantaggi dell'home bankig: L'home banking offre numerosi vantaggi in termini di tempi e costi, dal momento che consente di utilizzare diversi tipi di servizi in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, con costi di gestione del conto nettamente inferiori rispetto a quelli applicati quando per gli stessi servizi ci si reca fisicamente in banca.

Servizi home banking: I principali servizi di home banking offerti dai vari istituti di credito consentono di visionare l'estratto conto e di effettuare bonifici bancari o pagamenti on-line. 

Svantaggi dell'home banking: L'home banking, sebbene rappresenti un'agevolazione in termini di costi e tempistica, non è esente da insidie. Vediamo quali. Per accedere al conto corrente, l'utente utilizza codici segreti. Può capitare che questi codici, attraverso programmi informatici e malware, entrino fraudolentemente in possesso di soggetti terzi. In tali casi, si potrebbero verificare accessi non autorizzati ai conti correnti finalizzati alla sottrazione indebita di denaro (c.d. phishing). Per evitare tali pericoli, la banca deve adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio di home banking, ossia devono dotarsi di meccanismi di autenticazione OTP (One Time Password) che attraverso "mobile token" vengono create in maniera automatica le password utilizzabili una sola volta. Questo sistema impedisce che la stessa password possa in seguito essere utilizzata per ulteriori operazioni. In questo modo, è ridotto al minimo il pericolo di falsificare le credenziali di accesso alle aree personali.


Responsabilità della banca e home banking: Nell'eseguire gli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente la banca risponde secondo le regole del mandato, pertanto la diligenza richiesta alla banca ha natura tecnica e deve essere valutata, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento. In buona sostanza si assume come parametro la figura dell'accorto banchiere (art. 1176, c. 2, c.c.). «In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo». Ne consegue che nel caso in cui il correntista disconosca l'operazione compiuta sul proprio conto corrente, essa è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente che l'abbia disconosciuta (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950, richiamata da Cassazione civile sez. VI ordinanza n 9158/2018). Ma vi è di più. Poiché la banca è tenuta a vigilare affinché i dati dei propri clienti siano custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito dei medesimi dati, se è cagionato un danno ai correntisti per effetto del trattamento dei dati personali, essa dovrà provvedere al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolose).

 

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