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Il coniuge obbligato a corrispondere l´assegno di sussistenza è scusato solo se il suo stato di indigenza è assoluto

Ancora una volta i Giudici della Corte di Cassazione hanno ribadito che solo lo stato di indigenza assoluta dell´obbligato, potrà essere motivo valido per evitare la condanna ex art. 570 C.P.
Infatti i giudici della VI Sezione Penale della Corte Suprema, nel valutare il ricorso della difesa dell´imputato contro la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza di condanna del giudice di primo grado, con la sentenza n. 25413 del 17 giugno 2016, hanno affermato che neppure lo stato di dissesto dell´attività dell´imputato con la conseguente dichiarazione di fallimento, potrà essere considerato idoneo e valido motivo per affermare lo stato di indigenza dell´obbligato a corrispondere l´assegno di mantenimento al coniuge separato. Neppure la dimostrazione dello stato di disoccupazione potrà essere considerato valido motivo. Per cui solo lo stato assoluto di indigenza potrà essere considerato idoneo motivo per evitare l´ affermazione della responsabilità penale e quindi la condanna
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