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I redditi fondiari ritornano esenti

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La protesta degli agricoltori ha scosso il palazzo: un emendamento del Governo, introdotto in sede di conversione del Decreto Legge n. 215/2023, cosiddetto Milleproroghe, prevede l'estensione fino al 2025, seppure con limitazioni, dell'esenzione dall'IRPEF disposta per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

Tuttavia, vengono previste delle soglie di esenzione sulla base di alcune fasce reddituali: viene infatti stabilito che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • -fino a 10.000 euro, zero per cento;
  • -oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
  • -oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Si prevedono quindi tre soglie di applicazione dell'agevolazione, tenuto conto che, i redditi dominicali e agrari congiuntamente di CD o IAP:

-fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;

-oltre i 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti nella misura del 50%;

-oltre i 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo. 

Per la determinazione dei predetti redditi valgono le riduzioni previste a favore di CD e IAP dall'art. 1 comma 512 della Legge n. 228/2012, secondo cui, per calcolare i redditi dominicali e agrari, non si applica la rivalutazione del 30% al reddito risultante in Catasto, mentre rimane la rivalutazione dell'80% per i redditi dominicali e del 70% per i redditi agrari, ex art. 3 comma 50 della Legge n. 662/96. Inoltre, si specifica che nell'emendamento, l'esenzione viene espressamente esclusa per le società con qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale ex art. 1 comma 1093 della Legge n. 296/2006.

Al contrario, detta agevolazione potrà essere riconosciuta alle società semplici che attribuiscono per trasparenza i redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP, giusta circolare n. 8/2017 dell'AdE.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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